Art. 4 
 
                      Modifiche all'articolo 7 
           del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 
 
  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 177, dopo la lettera v), e' aggiunta la seguente: 
    «z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco di cui all'articolo 9, commi  1  e  2,  con  protocollo  di
intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento  a  terra  degli
incendi boschivi nelle aree di cui all'articolo 7, comma  2,  lettera
i), svolte dalle unita' specialistiche dell'Arma dei carabinieri.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  citato
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 7 (Assorbimento del Corpo forestale  dello  Stato
          nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni). -
          1. Il Corpo forestale dello Stato  e'  assorbito  nell'Arma
          dei carabinieri, la quale esercita le funzioni gia'  svolte
          dal citato Corpo previste dalla legislazione  vigente  alla
          data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 2,  comma  1,  e  ad
          eccezione delle  competenze  in  materia  di  lotta  attiva
          contro gli incendi boschivi e spegnimento con  mezzi  aerei
          degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco ai sensi  dell'articolo  9,  nonche'  delle  funzioni
          attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo  della  guardia
          di finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle attivita'  cui
          provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali, ai sensi dell'articolo 11. 
              2. In relazione a quanto previsto dal comma  1,  l'Arma
          dei carabinieri esercita le seguenti funzioni: 
                a) prevenzione e repressione  delle  frodi  in  danno
          della qualita' delle produzioni agroalimentari; 
                b) controlli derivanti  dalla  normativa  comunitaria
          agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte
          al  rispetto  della  normativa  in  materia  di   sicurezza
          alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere; 
                c)  vigilanza,  prevenzione   e   repressione   delle
          violazioni compiute in danno dell'ambiente,  con  specifico
          riferimento  alla  tutela  del  patrimonio   faunistico   e
          naturalistico  nazionale  e  alla  valutazione  del   danno
          ambientale,  nonche'  collaborazione  nell'esercizio  delle
          funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  30
          luglio 1999, n. 300; 
                d)  sorveglianza  e   accertamento   degli   illeciti
          commessi in violazione delle norme  in  materia  di  tutela
          delle  acque  dall'inquinamento  e   del   relativo   danno
          ambientale; 
                e)  repressione  dei  traffici   illeciti   e   degli
          smaltimenti illegali dei rifiuti; 
                f) concorso nella  prevenzione  e  nella  repressione
          delle violazioni compiute in danno degli animali; 
                g)  prevenzione  e   repressione   delle   violazioni
          compiute in materia di incendi boschivi; 
                h)  vigilanza  e  controllo   dell'attuazione   delle
          convenzioni  internazionali  in  materia  ambientale,   con
          particolare riferimento alla tutela delle foreste  e  della
          biodiversita' vegetale e animale; 
                i) sorveglianza sui  territori  delle  aree  naturali
          protette di rilevanza nazionale e  internazionale,  nonche'
          delle altre aree protette  secondo  le  modalita'  previste
          dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine
          confinanti con le predette aree; 
                l)  tutela  e  salvaguardia  delle  riserve  naturali
          statali   riconosciute   di    importanza    nazionale    e
          internazionale, nonche' degli  altri  beni  destinati  alla
          conservazione della biodiversita' animale e vegetale; 
                m) contrasto al commercio illegale nonche'  controllo
          del  commercio  internazionale  e   della   detenzione   di
          esemplari di fauna e di  flora  minacciati  di  estinzione,
          tutelati ai sensi della Convenzione CITES,  resa  esecutiva
          con legge 19  dicembre  1975,  n.  874,  e  della  relativa
          normativa  nazionale,  comunitaria  e   internazionale   ad
          eccezione di quanto previsto agli  articoli  10,  comma  1,
          lettera b) e 11; 
                n) concorso nel  monitoraggio  e  nel  controllo  del
          territorio  ai  fini   della   prevenzione   del   dissesto
          idrogeologico,   e   collaborazione    nello    svolgimento
          dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica; 
                o)  controllo  del  manto  nevoso  e  previsione  del
          rischio   valanghe,   nonche'   attivita'   consultive    e
          statistiche ad essi relative; 
                p)  attivita'  di  studio  connesse  alle  competenze
          trasferite con  particolare  riferimento  alla  rilevazione
          qualitativa e quantitativa delle risorse  forestali,  anche
          al  fine  della  costituzione   dell'inventario   forestale
          nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario  delle
          foreste, ai controlli sul  livello  di  inquinamento  degli
          ecosistemi forestali, al  monitoraggio  del  territorio  in
          genere  con   raccolta,   elaborazione,   archiviazione   e
          diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse  dal
          fuoco; 
                q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo
          dei collegamenti di cui  all'articolo  24  della  legge  31
          gennaio 1994, n. 97; 
                r) attivita' di supporto al Ministero delle politiche
          agricole alimentari  e  forestali  nella  rappresentanza  e
          nella tutela degli interessi forestali  nazionali  in  sede
          comunitaria e internazionale e raccordo  con  le  politiche
          forestali regionali; 
                s) educazione ambientale; 
                t) concorso al  pubblico  soccorso  e  interventi  di
          rilievo  nazionale  di  protezione  civile  su   tutto   il
          territorio  nazionale,  ad  eccezione   del   soccorso   in
          montagna; 
                u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema; 
                v)  concorso  nel  controllo  dell'osservanza   delle
          disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363. 
                z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo Nazionale
          dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 9, commi  1  e  2,
          con protocollo di intesa tra l'Arma dei Carabinieri  ed  il
          Corpo nazionale dei  Vigili  del  fuoco  sono  definite  le
          operazioni di spegnimento a terra  degli  incendi  boschivi
          nelle aree di cui all'articolo  7,  comma  2,  lettera  i),
          svolte   dalle   unita'   specialistiche   dell'Arma    dei
          Carabinieri. 
              3.  Per  le  finalita'   del   presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017.»