Art. 4 Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unita' da diporto di cui all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.».
Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 14 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 14 (Rinvio). - 1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima. 1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unita' da diporto di cui all'art. 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.».