Art. 4 
 
 
            Criteri di scelta delle misure di protezione 
 
  1. Le speciali misure di protezione da applicare sono  individuate,
caso per caso, secondo la situazione  di  pericolo  e  la  condizione
personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia
e degli altri protetti e non possono comportare  alcuna  perdita  ne'
limitazione dei diritti goduti, se non per situazioni  temporanee  ed
eccezionali dettate dalla necessita' di  salvaguardare  l'incolumita'
personale. 
  2. Devono essere di norma garantite la permanenza  nella  localita'
di origine e la prosecuzione delle attivita' ivi  svolte.  Le  misure
del trasferimento nella localita' protetta, dell'uso di documenti  di
copertura  e   del   cambiamento   di   generalita'   sono   adottate
eccezionalmente,  quando  le  altre   forme   di   tutela   risultano
assolutamente inadeguate rispetto alla gravita' e all'attualita'  del
pericolo, e  devono  comunque  tendere  a  riprodurre  le  precedenti
condizioni di vita, tenuto conto  delle  valutazioni  espresse  dalle
competenti autorita' giudiziarie e di pubblica sicurezza. 
  3. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti e'
assicurata un'esistenza dignitosa.