Art. 4 
 
Violazione degli obblighi informativi da parte  degli  operatori  del
  settore alimentare di cui all'articolo 8 del regolamento 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare diverso dal soggetto responsabile di cui  all'articolo  8,
paragrafo  3,  del  regolamento,  il  quale,  in   violazione   delle
disposizioni di cui al medesimo paragrafo 3, fornisce alimenti di cui
conosce o presume, in base  alle  informazioni  in  suo  possesso  in
qualita' di professionista, la  non  conformita'  alla  normativa  in
materia di informazioni sugli alimenti  applicabile  e  ai  requisiti
delle pertinenti disposizioni nazionali, e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  500  euro  a
4.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare che modifica le informazioni che accompagnano un  alimento
in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo  4,
del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare che, in  violazione  dell'articolo  8,  paragrafo  6,  del
regolamento, non assicura che  le  informazioni  sugli  alimenti  non
preimballati siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che
riceve  tali  prodotti  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare che viola le disposizioni relative  alla  fornitura  delle
indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8,  paragrafo  7,  primo
comma, del regolamento,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.  La
medesima sanzione si applica per le violazioni delle disposizioni  di
cui all'articolo 8, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento,  nel
caso in cui  le  indicazioni  obbligatorie  di  cui  all'articolo  8,
paragrafo 7, primo comma, siano state riportate  solo  sul  documento
commerciale.