Art. 4 Modifiche allo statuto dell'A.S.I. 1. Il consiglio di amministrazione dell'A.S.I. provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche allo statuto dell'A.S.I. di cui al comunicato del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al fine di adeguare le relative norme alle disposizioni della presente legge.
Note all'art. 4: - Il comunicato del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relativo all'approvazione degli statuti degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2011, n. 90. - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165), gia' soppresso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2010, n. 25, recava: «Statuti degli enti di ricerca».