Art. 4 
 
 
Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n.
                                 43 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43,
i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. Gli statuti delle FSP, delle DSP e  degli  enti  di  promozione
sportiva  paralimpica  prevedono  le  procedure  per  l'elezione  del
presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo  le  pari
opportunita' tra donne e uomini.  Il  presidente  e  i  membri  degli
organi direttivi  restano  in  carica  quattro  anni  e  non  possono
svolgere piu' di tre mandati. 
  3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per  delega,  al
fine di garantire una piu' ampia partecipazione  alle  assemblee,  il
CIP stabilisce, con proprio provvedimento, i  principi  generali  per
l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al  fine,  in
particolare,  di  limitare  le  concentrazioni  di  deleghe  di  voto
mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che  possono
essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora
le  FSP  e  le  DSP  non  adeguino  i  propri  statuti  al   predetto
provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario ad  acta
che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. 
  4. Gli statuti delle FSP e delle DSP possono prevedere un numero di
mandati inferiore al limite di  cui  al  comma  2,  fatti  salvi  gli
effetti delle disposizioni transitorie in vigore.  La  disciplina  di
cui al presente articolo si applica anche ai presidenti e  ai  membri
degli organi direttivi delle strutture territoriali delle FSP e delle
DSP nonche' agli enti di promozione sportiva paralimpica,  anche  per
quanto concerne la promozione delle pari  opportunita'  tra  donne  e
uomini». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'art. 14 del citato  decreto  legislativo
          n. 43 del 2017 come modificato dalla precedente legge: 
              «Art.   14   (Statuti   delle   federazioni    sportive
          paralimpiche e delle discipline sportive  paralimpiche).  -
          1. Le FSP e le DSP, al pari di quanto disciplinato dal CONI
          per le FSN e le DSA,  sono  rette  da  norme  statutarie  e
          regolamentari  sulla  base  del  principio  di   democrazia
          interna,  del  principio  di  partecipazione  all'attivita'
          sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in
          armonia   con   l'ordinamento   sportivo    nazionale    ed
          internazionale. 
              2. Gli statuti delle FSP, delle DSP  e  degli  enti  di
          promozione sportiva paralimpica precedono le procedure  oer
          l'elezione  del  presidente  e  dei  membri  degli   organi
          direttivi, promuovendo le pari  opportunita'  tra  donne  e
          uomini. Il presidente e i  membri  degli  organi  direttivi
          restano in carica quattro anni e non possono svolgere  piu'
          di tre mandati. 
              3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza  per
          delega, al fine di garantire una piu' ampia  partecipazione
          alle   assemblee,   il   CIP   stabilisce,   con    proprio
          provvedimento  i  principi  generali  per  l'esercizio  del
          diritto  di  voto  per  delega  in  assemblea  al  fine  in
          particolare, di limitare le concentrazioni  di  deleghe  di
          voto mediante una riduzione del numero di deleghe  medesime
          che possono  essere  rilasciate,  in  numero  comunque  non
          superiore a cinque. Qualora le FSP e le DSP non adeguino  i
          propri statuti al predetto provvedimento,  il  Cip,  previa
          diffida, nomina un commissario  ad  acta  che  vi  provvede
          entro sessanta giorni dalla data della nomina. 
              4. Gli statuti delle FSP e delle DSP possono  prevedere
          un numero di mandati inferiore al limite di cui al comma 2,
          fatti salvi gli effetti delle disposizioni  transitorie  in
          vigore. La  disciplina  di  cui  al  presente  articolo  si
          applica anche  ai  presidenti  e  ai  membri  degli  organi
          direttivi delle strutture territoriali delle  FSP  e  delle
          DSP nonche' agli enti di promozione  sportiva  paralimpica,
          anche  per  quanto  concerne  la  promozione   delle   pari
          opportunita' tra donne e uomini. 
              5.  Negli  organi  direttivi  nazionali   deve   essere
          garantita la presenza, in misura non  inferiore  al  trenta
          per cento del totale  dei  loro  componenti,  di  atleti  e
          tecnici  sportivi,  dilettanti  e  professionisti,  di  cui
          almeno un atleta paralimpico,  in  attivita'  o  che  siano
          stati tesserati per almeno due  anni  nell'ultimo  decennio
          alla federazione o disciplina sportiva  interessata  ed  in
          possesso  dei  requisiti  stabiliti  dagli  statuti   delle
          singole federazioni e discipline riconosciute. A  tal  fine
          lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di  atlete
          e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la  presenza
          degli ufficiali di gara negli organi direttivi. 
              6. Gli statuti definiscono  i  poteri  di  vigilanza  e
          controllo esercitabili dalle FSP e dalle DSP nei  confronti
          delle  articolazioni  associative  interne   alla   propria
          organizzazione.».