Art. 4. Consorziati, quote di partecipazione e facolta' di recesso 1. Partecipano al Consorzio i produttori di AEE che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale. 2. Il Consorzio e' aperto alla partecipazione dei distributori, raccoglitori, trasportatori, riciclatori e recuperatori di AEE, previo accordo con i produttori. 3. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate al precedente comma possono chiedere di aderire al Consorzio inviando domanda scritta di adesione al Consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i requisiti previsti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento consortile e di tutte le altre disposizioni vincolanti per il Consorzio. 4. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione puo' essere respinta nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta di adesione deve essere comunicata al Centro di Coordinamento. 5. Nell'ambito di ciascuna categoria di partecipanti, la ripartizione delle quote di partecipazione tra le singole imprese consorziate e' disciplinata da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21. 6. La facolta' di recesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 per l'adesione ad un altro sistema consortile o per l'adempimento degli obblighi mediante un sistema individuale puo' essere esercitata in qualsiasi momento previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di amministrazione e non puo' essere in alcun modo ostacolata, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni - ivi compresi gli obblighi di finanziamento - assunte dal recedente in relazione all'anno operativo in corso e comunque alle attivita' di gestione gia' compiute dal sistema consortile nell'interesse del soggetto recedente. 7. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare l'esclusione dal Consorzio se il partecipante perde i requisiti per l'ammissione al Consorzio, se e' sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non puo' piu' partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile. 8. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro ... (indicare termine), al partecipante e al Centro di coordinamento, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 9. Il Consorzio comunica al Comitato di vigilanza e controllo i nominativi dei partecipanti che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.