Art. 4 Condizioni di esercizio dei condhotel 1. I condhotel rispondono alle seguenti condizioni di esercizio che devono svolgersi con modalita' compatibili con la gestione unitaria della struttura in cui gli stessi sono ubicati: a) presenza di almeno sette camere, al netto delle unita' abitative ad uso residenziale, all'esito dell'intervento di riqualificazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto, ubicati in una o piu' unita' immobiliari inserite in un contesto unitario, collocate nel medesimo comune, e aventi una distanza non superiore a 200 metri lineari dall'edificio alberghiero sede del ricevimento, fermo restando il requisito di cui alla lettera c) del presente comma; b) rispetto della percentuale massima della superficie netta delle unita' abitative ad uso residenziale pari al quaranta per cento del totale della superficie netta destinata alle camere; c) presenza di portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del condhotel, sia in qualita' di ospiti dell'esercizio alberghiero che di proprietari delle unita' abitative a uso residenziale, con la possibilita' di prevedere un ingresso specifico e separato ad uso esclusivo di dipendenti e fornitori; d) gestione unitaria e integrata dei servizi del condhotel e delle camere, delle suites e delle unita' abitative arredate destinate alla ricettivita' e delle unita' abitative ad uso residenziale, di cui all'articolo 5, per la durata specificata nel contratto di trasferimento delle unita' abitative ad uso residenziale e comunque non inferiore a dieci anni dall'avvio dell'esercizio del condhotel; e) esecuzione di un intervento di riqualificazione, all'esito del quale venga riconosciuta all'esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle; f) rispetto della normativa vigente in materia di agibilita' per le unita' abitative ad uso residenziale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: «Art. 24 (Agibilita'). - 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonche' la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua agibilita' sono attestati mediante segnalazione certificata. 2. Ai fini dell'agibilita', entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attivita', o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464. 4. Ai fini dell'agibilita', la segnalazione certificata puo' riguardare anche: a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) singole unita' immobiliari, purche' siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita' parziale. 5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 e' corredata dalla seguente documentazione: a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; b) certificato di collaudo statico di cui all'art. 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; c) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 77, nonche' all'art. 82; d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi. 6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 puo' essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'art. 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7. Le Regioni, le Province autonome, i comuni e le Citta' metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalita' di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.».