Art. 4 
 
 
                Condizioni di esercizio dei condhotel 
 
  1. I condhotel rispondono alle seguenti condizioni di esercizio che
devono svolgersi con modalita' compatibili con la  gestione  unitaria
della struttura in cui gli stessi sono ubicati: 
    a) presenza  di  almeno  sette  camere,  al  netto  delle  unita'
abitative  ad  uso   residenziale,   all'esito   dell'intervento   di
riqualificazione di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  e),  del
presente decreto, ubicati in una o piu' unita'  immobiliari  inserite
in un contesto unitario, collocate nel medesimo comune, e aventi  una
distanza non superiore a 200 metri lineari dall'edificio  alberghiero
sede del ricevimento, fermo restando il requisito di cui alla lettera
c) del presente comma; 
    b) rispetto della  percentuale  massima  della  superficie  netta
delle unita' abitative ad uso residenziale pari al quaranta per cento
del totale della superficie netta destinata alle camere; 
    c) presenza di portineria unica per tutti coloro che usufruiscono
del condhotel, sia in qualita' di ospiti  dell'esercizio  alberghiero
che di proprietari delle unita' abitative a uso residenziale, con  la
possibilita' di prevedere un ingresso specifico  e  separato  ad  uso
esclusivo di dipendenti e fornitori; 
    d) gestione unitaria e integrata  dei  servizi  del  condhotel  e
delle  camere,  delle  suites  e  delle  unita'  abitative   arredate
destinate  alla  ricettivita'  e  delle  unita'  abitative   ad   uso
residenziale, di cui all'articolo 5, per la  durata  specificata  nel
contratto di trasferimento delle unita' abitative ad uso residenziale
e comunque non inferiore a dieci anni dall'avvio  dell'esercizio  del
condhotel; 
    e) esecuzione di un intervento di riqualificazione, all'esito del
quale    venga    riconosciuta    all'esercizio    alberghiero    una
classificazione minima di tre stelle; 
    f) rispetto della normativa vigente in materia di agibilita'  per
le unita' abitative ad uso residenziale, ai  sensi  dell'articolo  24
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 24 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: 
              «Art.  24  (Agibilita').  -  1.  La  sussistenza  delle
          condizioni  di  sicurezza,  igiene,  salubrita',  risparmio
          energetico degli edifici  e  degli  impianti  negli  stessi
          installati, valutate secondo quanto  dispone  la  normativa
          vigente, nonche'  la  conformita'  dell'opera  al  progetto
          presentato e la  sua  agibilita'  sono  attestati  mediante
          segnalazione certificata. 
              2.  Ai  fini  dell'agibilita',  entro  quindici  giorni
          dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il
          soggetto titolare del permesso di costruire, o il  soggetto
          che ha presentato la segnalazione certificata di inizio  di
          attivita', o i loro successori  o  aventi  causa,  presenta
          allo  sportello  unico  per  l'edilizia   la   segnalazione
          certificata, per i seguenti interventi: 
              a) nuove costruzioni; 
              b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 
              c)  interventi  sugli  edifici  esistenti  che  possano
          influire sulle condizioni di cui al comma 1. 
              3. La mancata  presentazione  della  segnalazione,  nei
          casi indicati al comma  2,  comporta  l'applicazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464. 
              4. Ai fini dell'agibilita', la segnalazione certificata
          puo' riguardare anche: 
              a)   singoli   edifici   o   singole   porzioni   della
          costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano
          state realizzate e collaudate le  opere  di  urbanizzazione
          primaria relative all'intero intervento  edilizio  e  siano
          state  completate  e  collaudate   le   parti   strutturali
          connesse, nonche' collaudati  e  certificati  gli  impianti
          relativi alle parti comuni; 
              b) singole unita' immobiliari, purche' siano completate
          e  collaudate  le   opere   strutturali   connesse,   siano
          certificati gli impianti e siano completate le parti comuni
          e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali
          rispetto all'edificio oggetto di agibilita' parziale. 
              5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4
          e' corredata dalla seguente documentazione: 
              a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non
          nominato, di un professionista abilitato  che  assevera  la
          sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; 
              b) certificato di collaudo statico di cui  all'art.  67
          ovvero, per gli  interventi  di  cui  al  comma  8-bis  del
          medesimo articolo,  dichiarazione  di  regolare  esecuzione
          resa dal direttore dei lavori; 
              c) dichiarazione di conformita' delle opere  realizzate
          alla normativa  vigente  in  materia  di  accessibilita'  e
          superamento delle barriere architettoniche di cui  all'art.
          77, nonche' all'art. 82; 
              d)   gli   estremi   dell'avvenuta   dichiarazione   di
          aggiornamento catastale; 
              e)  dichiarazione   dell'impresa   installatrice,   che
          attesta la  conformita'  degli  impianti  installati  negli
          edifici alle condizioni di sicurezza,  igiene,  salubrita',
          risparmio energetico prescritte  dalla  disciplina  vigente
          ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi. 
              6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2  e  4
          puo' essere  iniziato  dalla  data  di  presentazione  allo
          sportello  unico   della   segnalazione   corredata   della
          documentazione di cui al comma 5.  Si  applica  l'art.  19,
          commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              7. Le Regioni, le Province  autonome,  i  comuni  e  le
          Citta' metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze,
          disciplinano le modalita' di effettuazione  dei  controlli,
          anche a campione e comprensivi dell'ispezione  delle  opere
          realizzate.».