Art. 4 Docenti 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonche' tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. 2. Nella scelta dei docenti, sono altresi' valutati, sulla base dei curricula, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza gia' maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all'attivita' di formatore. 3. E' ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.