Art. 4 
 
                               Docenti 
 
  1. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  1,  provvedono  alla
scelta dei docenti tra avvocati,  magistrati,  docenti  universitari,
nonche' tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali  alla
formazione professionale dell'avvocato. 
  2. Nella scelta dei docenti, sono altresi' valutati, sulla base dei
curricula, i titoli,  le  pubblicazioni  nelle  materie  oggetto  del
corso, l'esperienza gia' maturata come formatori e  la  frequenza  di
corsi di preparazione all'attivita' di formatore. 
  3. E' ostativo alla nomina del  docente  la  presenza  di  sanzioni
disciplinari definitive superiori all'avvertimento.