Art. 4 
 
 
                Misure per il commercio e la vendita 
 
  1. Ai fini del commercio e della vendita dei prodotti  fitosanitari
destinati agli  utilizzatori  non  professionali,  ad  esclusione  di
quelli  ricadenti  nella  categoria  dei  PFnPO,  si   applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 24, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.  290,  nonche'  le
disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 4 e  5,  all'articolo
10, commi 1 e 3,  e  all'articolo  16,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 150. 
  2.  Il  rivenditore  di  prodotti   fitosanitari   destinati   agli
utilizzatori non professionali,  sia  PFnPE  che  PFnPO,  nel  locale
adibito alla vendita al dettaglio dei suddetti prodotti, e' tenuto ad
apporre   apposita   cartellonistica   ai   fini    dell'informazione
all'utilizzatore non professionale. 
  3. Detta cartellonistica contiene le informazioni generali  che  il
rivenditore e' tenuto a fornire all'atto della vendita, ai sensi  del
citato decreto legislativo n. 150 del 2012, articolo 10, comma 3, sui
rischi per la salute umana e l'ambiente connessi all'uso dei prodotti
fitosanitari, sui pericoli connessi all'esposizione ed in particolare
sulle  condizioni   per   uno   stoccaggio,   una   manipolazione   e
un'applicazione corretti  e  lo  smaltimento  sicuro,  nonche'  sulle
alternative eventualmente disponibili. 
  4.  Il   rivenditore   puo'   fornire,   altresi',   all'acquirente
indicazioni adeguate sulla taglia da acquistare piu' adatta alle  sue
esigenze  in  funzione  del  numero   di   piante   da   trattare   o
dell'estensione dell'area, in quantitativi  non  eccedenti  il  reale
fabbisogno. 
  5. Nel caso in cui l'autorizzazione di un PFnPE o di un  PFnPO  sia
stata oggetto di modifica, di revoca o altro provvedimento che  abbia
previsto la possibilita' di  impiego  per  un  periodo  limitato,  il
rivenditore  e'  tenuto  a  fornire  all'acquirente  le  informazioni
pertinenti e, ove disposto, copia  della  nuova  etichetta  o  foglio
illustrativo. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli articoli 21, 22 e 24, comma
          1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica  23
          aprile 2001, n. 290: 
              «Art. 21 (Autorizzazione al commercio ed  alla  vendita
          nonche' all'istituzione e alla gestione di locali). - 1. La
          persona titolare di un'impresa commerciale  o  la  societa'
          che intende ottenere l'autorizzazione al commercio ed  alla
          vendita dei prodotti  fitosanitari  e  dei  coadiuvanti  di
          prodotti  fitosanitari,  alla  istituzione,   gestione   di
          depositi e locali per il commercio e la  vendita  di  essi,
          presenta domanda all'autorita' sanitaria individuata  dalla
          regione. 
              2. Il richiedente prepone a ciascun deposito  o  locale
          di vendita un institore o  un  procuratore  o  una  persona
          maggiorenne, per la gestione di esso, salva la facolta' del
          titolare dell'impresa, se si tratta di persona  fisica,  di
          assumere personalmente la gestione di un  locale.  In  ogni
          caso,  tali  soggetti  devono  essere   in   possesso   del
          certificato di abilitazione alla  vendita.  3.  La  domanda
          contiene: 
              a)   nome   e   cognome   del   titolare   dell'impresa
          richiedente,  se  si  tratta  di  persona  fisica,  e  sede
          dell'impresa o  ragione  o  denominazione  sociale  e  sede
          legale, se si tratti di societa'; 
              b) sede dei locali adibiti al deposito ed alla  vendita
          di prodotti fitosanitari  e  dei  coadiuvanti  di  prodotti
          fitosanitari; 
              c)  classificazione  di  prodotti  fitosanitari  e  dei
          coadiuvanti  di  prodotti  fitosanitari  che   si   intende
          commerciare o vendere; 
              d) nome e cognome ed  eventuale  titolo  di  studio  ed
          estremi del certificato di abilitazione di cui all'art. 23,
          dell'institore o del  procuratore  o  di  chi  e'  preposto
          all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita. 
              4. Alla domanda e' allegata una pianta,  in  scala  non
          inferiore a 1:500 del locale  adibito  al  commercio,  alla
          vendita ed al  deposito  dei  prodotti  fitosanitari  e  di
          coadiuvanti   di   prodotti   fitosanitari,   nonche'    la
          dichiarazione,  con  firma  autenticata,  dell'institore  o
          procuratore o di chi assume l'incarico. 
              5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo  con
          il termine di "locale" s'intende anche un gruppo di locali,
          tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla  vendita
          ed al deposito. 
              6. Fermo il divieto di detenzione in locali  che  siano
          adibiti al  deposito  di  generi  alimentari,  il  presente
          articolo non si applica ai depositi  di  smistamento  delle
          aziende autorizzate  a  produrre  prodotti  fitosanitari  e
          coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 4,
          salvo che presso di  essi  non  si  effettuino  vendite  di
          prodotti  fitosanitari  e  di   coadiuvanti   di   prodotti
          fitosanitari direttamente agli utilizzatori. 
              7.  Le  aziende  interessate  notificano  all'autorita'
          sanitaria   individuata   dalla   regione   l'esistenza   e
          l'ubicazione del deposito, con la precisazione che in  esso
          non si effettuano  vendite  dirette  agli  utilizzatori  di
          prodotti  fitosanitari,  e  di  coadiuvanti   di   prodotti
          fitosanitari, ed hanno l'obbligo di tenere  a  disposizione
          presso il deposito stesso  la  documentazione  inerente  al
          carico ed allo scarico dei prodotti ivi depositati.». 
              «Art.   22   (Rilascio   dell'autorizzazione).   -   1.
          L'autorita' sanitaria  individuata  dalla  regione,  previa
          visita di idoneita', effettuata dalla  A.U.S.L.  competente
          per territorio, dei locali da  destinarsi  alla  vendita  e
          previo accertamento  che  il  titolare  dell'impresa  o  la
          persona da esso  preposta  all'esercizio  del  commercio  e
          della vendita, di cui al  comma  2  dell'art.  21,  sia  in
          possesso del  certificato  di  abilitazione  alla  vendita,
          rilascia l'autorizzazione richiesta entro sessanta giorni. 
              2. L'autorizzazione deve contenere: 
              a) nome e cognome  del  titolare  dell'impresa,  se  si
          tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o  ragione  o
          denominazione sociale  e  sede  legale,  se  si  tratta  di
          societa'; 
              b)  indicazione  di  ogni  singolo  deposito  o  locale
          destinato alla vendita e  delle  rispettive  sedi  per  cui
          viene rilasciata l'autorizzazione; 
              c) nome, cognome  ed  indirizzo  dell'institore  o  del
          procuratore o di chi e' preposto dal titolare alla vendita; 
              d) classificazione  dei  prodotti  fitosanitari  e  dei
          coadiuvanti  di  prodotti  fitosanitari  dei  quali   viene
          esercitato il commercio; 
              e) eventuali condizioni particolari per la detenzione e
          la   vendita   alle   quali    possa    essere    vincolata
          l'autorizzazione in relazione alla specifica situazione dei
          locali e delle relative attrezzature. 
              2-bis. La validita' dell'autorizzazione e'  subordinata
          al  rispetto   degli   obblighi   previsti   dal   presente
          regolamento.  In   caso   di   inottemperanza   l'autorita'
          competente  adotta  anche   gli   opportuni   provvedimenti
          cautelari. 
              3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi  dell'art.  23
          non sostituiscono  i  provvedimenti  previsti  dal  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114.». 
              «Art. 24 (Caratteristiche dei locali e prescrizioni per
          l'acquisto).  -  1.  I  prodotti  fitosanitari  ed  i  loro
          coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali  che
          non siano adibiti al deposito  o  alla  vendita  di  generi
          alimentari. E' vietata, altresi', la vendita  dei  prodotti
          fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma  ambulante
          sia allo stato sfuso.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  8  del  predetto  decreto
          legislativo 14 agosto 2012, n. 150, si veda nelle note alle
          premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  1,  del
          predetto decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150: 
              «Art. 10 (Prescrizioni  per  la  vendita  dei  prodotti
          fitosanitari). - 1. A decorrere dal 26 novembre 2015, fatto
          salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del decreto del
          Presidente della Repubblica 23  aprile  2001,  n.  290,  in
          materia di autorizzazione, al momento  della  vendita  deve
          essere presente almeno una persona, titolare o  dipendente,
          in possesso del relativo certificato di  abilitazione,  per
          fornire all'acquirente informazioni adeguate  sul  corretto
          uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia
          di rischi e sicurezza per la salute umana e per  l'ambiente
          connessi al loro impiego, nonche' sul corretto  smaltimento
          dei rifiuti.». 
              - Per il testo  dell'art.  10,  comma  3  del  predetto
          decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 16, commi 1  e  2,  del
          predetto decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150: 
              «Art. 16 (Dati di produzione, vendita e utilizzazione).
          - 1. Le persone titolari di  un'impresa  commerciale  o  le
          societa'   che   commercializzano   e   vendono    prodotti
          fitosanitari e coadiuvanti di  prodotti  fitosanitari  sono
          tenuti a trasmettere annualmente,  entro  il  secondo  mese
          successivo  alla  fine  di  ciascun  anno  solare,  in  via
          telematica  al  Sistema  informativo   agricolo   nazionale
          (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984,  n.  194,  o  su
          supporto magnetico all'autorita' regionale  competente,  la
          scheda informativa sui dati di  vendita  secondo  modalita'
          tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche
          agricole alimentari e forestali. Detta scheda si  riferisce
          alle  vendite  effettuate  esclusivamente  all'utilizzatore
          finale.  I  risultati  dei  dati  elaborati   dal   Sistema
          informativo agricolo nazionale  (SIAN)  vengono  pubblicati
          sul sito del Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e forestali  entro  il  mese  di  dicembre  di  ogni  anno.
          L'Autorita' regionale deve comunicare inoltre al  Ministero
          della salute  ed  al  Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  Servizio  informativo   agricolo
          nazionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  presente
          decreto, l'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita  di
          prodotti fitosanitari ed aggiorna entro il mese di dicembre
          di ogni anno tale elenco, comunicandone  le  variazioni  ai
          Ministeri anzidetti. Tale elenco  deve  essere  fornito  su
          supporto magnetico, secondo modalita' tecniche che  saranno
          definite dal Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e forestali,  e  contenere  le  seguenti  informazioni  sui
          dichiaranti autorizzati: ragione sociale, codice fiscale  e
          indirizzo. 
              2. La  scheda  informativa  di  cui  al  comma  1  deve
          riportare: 
              a)  informazioni  relative  al  dichiarante,  quali  la
          ragione  sociale  o  cognome  e  nome,   se   trattasi   di
          dichiarante persona fisica, partita IVA o  codice  fiscale,
          sede e recapito telefonico  o  fax  o  e-mail,  nonche'  la
          specificazione   se    titolare    dell'autorizzazione    o
          intermediario. Per intermediario si intendono gli  esercizi
          di vendita che forniscono i prodotti fitosanitari; 
              b) informazioni relative ai prodotti di cui al comma 1,
          quali denominazione,  numero  di  registrazione,  quantita'
          espresse in chilogrammi o litri.».