Art. 4 
 
             Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 
 
  1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 7, comma  1,  quinto  periodo,  dopo  le  parole:
«nominato dal giudice» sono inserite le seguenti: «; si applicano gli
articoli 35, comma 4-bis, 35.1  e  35.2  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159»; 
    b) all'articolo  14-quinquies,  comma  2,  lettera  a),  dopo  le
parole: «regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267;»  sono  inserite  le
seguenti: «si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;». 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  7,  comma  1,  e
          14-quinquies della legge 27 gennaio 2012, n. 3,  citata  in
          premessa, come modificati dal presente decreto: 
              «Art.  7  (Presupposti  di  ammissibilita').  -  1.  Il
          debitore in stato di sovraindebitamento  puo'  proporre  ai
          creditori, con l'ausilio degli  organismi  di  composizione
          della crisi di cui all'art. 15 con sede nel circondario del
          tribunale competente ai sensi  dell'art.  9,  comma  1,  un
          accordo di ristrutturazione dei debiti e  di  soddisfazione
          dei crediti sulla base  di  un  piano  che,  assicurato  il
          regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai
          sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile e  delle
          altre disposizioni contenute  in  leggi  speciali,  preveda
          scadenze e modalita' di pagamento dei creditori,  anche  se
          suddivisi  in  classi,  indichi   le   eventuali   garanzie
          rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita'  per
          l'eventuale liquidazione dei beni. E'  possibile  prevedere
          che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono
          non essere  soddisfatti  integralmente,  allorche'  ne  sia
          assicurato il pagamento in misura non  inferiore  a  quella
          realizzabile, in ragione della  collocazione  preferenziale
          sul ricavato in caso di  liquidazione,  avuto  riguardo  al
          valore di mercato attribuibile ai beni  o  ai  diritti  sui
          quali insiste la causa di prelazione, come attestato  dagli
          organismi di composizione della crisi. In  ogni  caso,  con
          riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione
          europea, all'imposta sul valore aggiunto ed  alle  ritenute
          operate  e   non   versate,   il   piano   puo'   prevedere
          esclusivamente la dilazione del pagamento.  Fermo  restando
          quanto previsto dall'art. 13, comma 1, il piano puo'  anche
          prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore  ad  un
          gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione
          del  ricavato  ai  creditori,   da   individuarsi   in   un
          professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28
          del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267.  Il  gestore  e'
          nominato dal giudice; si applicano gli articoli  35,  comma
          4-bis, 35.1 e 35.2  del  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159. 
              (Omissis).». 
              «Art.   14-quinquies   (Decreto   di   apertura   della
          liquidazione). - 1. Il giudice, se la  domanda  soddisfa  i
          requisiti di cui all'art. 14-ter, verificata  l'assenza  di
          atti in  frode  ai  creditori  negli  ultimi  cinque  anni,
          dichiara aperta la procedura di  liquidazione.  Si  applica
          l'art. 10, comma 6. 
              2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: 
                a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'art.  13,
          comma 1, nomina  un  liquidatore,  da  individuarsi  in  un
          professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28
          del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; si  applicano  gli
          articoli  35,  comma  4-bis,  35.1  e  35.2   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
                b)  dispone  che,  sino  al   momento   in   cui   il
          provvedimento  di  omologazione  diventa  definitivo,   non
          possono,  sotto  pena  di  nullita',  essere   iniziate   o
          proseguite azioni  cautelari  o  esecutive  ne'  acquistati
          diritti   di   prelazione   sul   patrimonio   oggetto   di
          liquidazione da parte dei creditori aventi titolo  o  causa
          anteriore; 
                c)  stabilisce  idonea  forma  di  pubblicita'  della
          domanda e del decreto, nonche', nel caso in cui il debitore
          svolga  attivita'  d'impresa,  l'annotazione  nel  registro
          delle imprese; 
                d)  ordina,  quando  il  patrimonio  comprende   beni
          immobili o beni  mobili  registrati,  la  trascrizione  del
          decreto, a cura del liquidatore; 
                e) ordina la consegna o il rilascio dei beni  facenti
          parte  del  patrimonio  di  liquidazione,  salvo  che   non
          ritenga, in presenza di  gravi  e  specifiche  ragioni,  di
          autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni  di  essi.  Il
          provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione
          a cura del liquidatore; 
                f) fissa i limiti di cui all'art.  14-ter,  comma  5,
          lettera b). 
              3. Il  decreto  di  cui  al  comma  2  deve  intendersi
          equiparato all'atto di pignoramento. 
              4.  La  procedura  rimane  aperta  sino  alla  completa
          esecuzione del programma di liquidazione e, in  ogni  caso,
          ai fini di cui all'art. 14-undecies,  per  i  quattro  anni
          successivi al deposito della domanda.».