Art. 4 
 
             Documento unico di regolarita' contributiva 
 
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  approvazione  del  programma  di
prosecuzione o ripresa dell'attivita'  di  cui  all'articolo  41  del
decreto legislativo n. 159 del 2011, la  verifica  della  regolarita'
contributiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20  marzo  2014,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014,  n.
78, avviene esclusivamente con riguardo  agli  obblighi  contributivi
riferiti a periodi successivi alla data di approvazione del programma
medesimo. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  41  del  citato   decreto
          legislativo n. 159 del 2011, si veda la nota all'art. 1. 
              - Per il testo dell'art. 4 del citato decreto-legge  n.
          34 del 2014, si veda la nota alle premesse.