Art. 4 
 
             Modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323 
 
  1.  Alla  legge  18  giugno  1969,  n.  323,   il   secondo   comma
dell'articolo unico, e' sostituito dal seguente: «La  licenza  ha  la
durata di cinque anni dal giorno del rilascio e puo' essere  revocata
dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.». 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Il testo dell'articolo unico della  legge  18  giugno
          1969,  n.  323,  citata  nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Articolo unico. - Per l'esercizio dello sport del tiro
          a  volo  e'  in  facolta'  del  questore,  ferma   restando
          l'osservanza delle disposizioni contenute nel  testo  unico
          delle leggi  di  pubblica  sicurezza  approvato  con  regio
          decreto  18  giugno  1931,   numero   773,   e   successive
          modificazioni,  rilasciare  a  chi  ne  faccia   richiesta,
          qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da
          fuoco  concessa  ad  altro  titolo,  apposita  licenza  che
          autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio
          dell'interessato al campo  di  tiro  e  viceversa.  Per  il
          rilascio di detta licenza non si applicano le  disposizioni
          di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799. 
              La licenza ha la durata di cinque anni dal  giorno  del
          rilascio e puo' essere revocata dal questore a norma  delle
          leggi di pubblica sicurezza. 
              La validita' della licenza e' subordinata al  pagamento
          della tassa annuale  di  concessione  governativa  di  lire
          5000.  In  caso  di  mancato  pagamento  si  applicano   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  10  del  testo   unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  1°
          marzo 1961, n. 121 , e successive modificazioni.