Art. 4 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017 1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola «finanziario» e' sostituita dalla seguente: «gestionale»; b) al comma 2, la parola «finanziario» e' soppressa; c) al comma 6, le parole: «dell'attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle attivita'»; dopo le parole «di cui all'articolo 6» sono aggiunte le seguenti: «a seconda dei casi, »; le parole «nella relazione al bilancio o» sono soppresse; dopo le parole «nella relazione di missione» sono aggiunte le seguenti: «o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.».
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 13, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Scritture contabili e bilancio). - 1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie. 2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro puo' essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. 3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformita' alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. 4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. 5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile. 6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attivita' di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. 7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.».