Art. 4 
 
                      Modifiche all'articolo 13 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  la  parola  «finanziario»  e'  sostituita  dalla
seguente: «gestionale»; 
    b) al comma 2, la parola «finanziario» e' soppressa; 
    c) al comma 6, le parole: «dell'attivita'» sono sostituite  dalle
seguenti: «delle attivita'»; dopo le parole «di cui  all'articolo  6»
sono aggiunte le seguenti: «a seconda dei casi, »; le  parole  «nella
relazione al bilancio  o»  sono  soppresse;  dopo  le  parole  «nella
relazione  di  missione»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  in   una
annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa
al bilancio.». 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Si  riporta  l'articolo  13,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
                
              «Art. 13 (Scritture contabili e  bilancio).  -  1.  Gli
          enti del Terzo  settore  devono  redigere  il  bilancio  di
          esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal  rendiconto
          gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli  oneri,
          dell'ente, e dalla relazione di missione  che  illustra  le
          poste di  bilancio,  l'andamento  economico  e  finanziario
          dell'ente e le modalita' di perseguimento  delle  finalita'
          statutarie. 
              2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi,
          rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a
          220.000,00  euro  puo'  essere  redatto  nella  forma   del
          rendiconto per cassa. 
              3. Il bilancio di cui  ai  commi  1  e  2  deve  essere
          redatto  in  conformita'  alla  modulistica  definita   con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          sentito il consiglio nazionale del terzo settore. 
              4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria
          attivita'  esclusivamente  o  principalmente  in  forma  di
          impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di
          cui all'articolo 2214 del codice civile. 
              5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4  devono
          redigere e depositare presso il registro delle  imprese  il
          bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi
          degli articoli 2423 e seguenti,  2435-bis  o  2435-ter  del
          codice civile. 
              6. L'organo di amministrazione documenta  il  carattere
          secondario   e   strumentale   delle   attivita'   di   cui
          all'articolo 6 a  seconda  dei  casi,  nella  relazione  di
          missione o in una annotazione in calce  al  rendiconto  per
          cassa o nella nota integrativa al bilancio. 
              7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro
          delle imprese  devono  depositare  il  bilancio  presso  il
          registro unico nazionale del Terzo settore.».