Art. 4 
 
         Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale 
                 in materia di servizi certificativi 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe   delle   sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi  carichi  pendenti,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 23 e' abrogato; 
    b) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «(Certificato  del
casellario giudiziale richiesto dall'interessato)»; 
      2)  prima  del  comma  1  e'   inserito   il   seguente:   «01.
L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare
la richiesta.»; 
      3) al comma 1,  le  parole:  «Nel  certificato  generale»  sono
sostituite dalle seguenti: «Nel certificato»; 
      4) al comma 1, lettera e), dopo  le  parole  «ai  provvedimenti
previsti dall'articolo 445 del  codice  di  procedura  penale»,  sono
inserite le seguenti: «, quando la pena irrogata  non  superi  i  due
anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria,»; 
      5) al comma 1, dopo la lettera m), sono aggiunte  le  seguenti:
«m-bis) ai provvedimenti che ai sensi  dell'articolo  464-quater  del
codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento
con messa alla prova; 
      m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del
codice di procedura penale dichiarano  estinto  il  reato  per  esito
positivo della messa alla prova;»; 
      6) dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il
certificato  riguardante  un  cittadino   italiano   contiene   anche
l'attestazione relativa alla sussistenza  o  non  di  iscrizioni  nel
casellario giudiziale europeo.»; 
    c) gli articoli 25 e 26 sono abrogati; 
    d) all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica, la parola «penale» e' soppressa; 
      2) al comma 1, le parole «Il certificato penale del  casellario
giudiziale di cui all'articolo 25» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24»; 
    e) all'articolo 25-ter, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis.  Il  certificato  di  cui   al   comma   1   contiene   anche
l'attestazione relativa alla sussistenza  o  non  di  iscrizioni  nel
casellario giudiziale.»; 
    f) all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera f),  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti: «f-bis) ai provvedimenti giudiziari  che  hanno
dichiarato la non punibilita'  ai  sensi  dell'articolo  131-bis  del
codice penale; 
    f-ter) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del
codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento
con messa alla prova; 
    f-quater) alle sentenze che ai  sensi  dell'articolo  464-septies
del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per  esito
positivo della messa alla prova.»; 
    g) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  28  (L)  (Certificati  richiesti  dalle  amministrazioni
pubbliche e gestori di pubblici servizi).  -  1.  Le  amministrazioni
pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando e'  necessario  per
l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di  ottenere,  con  le
modalita' di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori  di
eta', il certificato selettivo di cui al comma  2  o  il  certificato
generale del casellario giudiziale di  cui  al  comma  3,  nonche'  i
certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis. 
      2.  Il  certificato  selettivo  contiene  le  sole   iscrizioni
esistenti nel  casellario  giudiziale  a  carico  di  un  determinato
soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalita' istituzionali
dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata  e'
conforme all'estratto di cui all'articolo 4. 
      3.  Il  certificato  generale  riporta  tutte   le   iscrizioni
esistenti nel  casellario  giudiziale  a  carico  di  un  determinato
soggetto ed e' rilasciato quando  non  puo'  procedersi,  sulla  base
delle   disposizioni   che   regolano    i    singoli    procedimenti
amministrativi,  alla  selezione  delle   iscrizioni   pertinenti   e
rilevanti. 
      4. I dati  acquisiti  dalle  amministrazioni  pubbliche  e  dai
gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in
materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  solo  ai  fini  del
procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta. 
      5. Il certificato selettivo e' rilasciato  dall'ufficio  locale
del casellario di  cui  all'articolo  18  quando  motivi  tecnici  ne
impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalita'  di  cui
all'articolo 39. 
      6. Il certificato generale e'  rilasciato  dall'ufficio  locale
del casellario di cui all'articolo 18: 
        a) quando motivi tecnici ne  impediscono  temporaneamente  il
rilascio secondo le modalita' di cui all'articolo 39; 
        b)  nelle  more  della  stipula  o   della   modifica   della
convenzione di  cui  all'articolo  39  e  della  realizzazione  delle
procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo; 
        c) nel caso di motivate  richieste  relative  a  procedimenti
amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione. 
      7. Nei certificati di cui ai commi 2 e  3  non  sono,  in  ogni
caso, riportate le iscrizioni relative: 
        a) alle condanne per contravvenzioni  punibili  con  la  sola
ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo  167,
primo comma, del codice penale; 
        b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del
codice  di  procedura   penale,   dispongono   la   sospensione   del
procedimento con messa alla prova, nonche' alle sentenze che ai sensi
dell'articolo 464-septies del codice di procedura  penale  dichiarano
estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; 
        c) ai provvedimenti giudiziari che hanno  dichiarato  la  non
punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale. 
      8. L'interessato che, a  norma  degli  articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario
giudiziale di iscrizioni a suo carico, non e' tenuto  a  indicare  la
presenza di quelle di cui al comma 7, nonche' di cui all'articolo 24,
comma 1. 
      9. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino
italiano contengono anche l'attestazione relativa alla sussistenza  o
non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo; 
      10. In caso di comunicazione prevista dall'articolo  20,  comma
3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso.»; 
    h) all'articolo 28-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis.  Il  certificato  di  cui   al   comma   1   contiene   anche
l'attestazione relativa alla sussistenza  o  non  di  iscrizioni  nel
casellario giudiziale.»; 
    i) all'articolo 33 le parole «di cui agli articoli 24, 25, 26, 27
e 31» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24, 27  e
31»; 
    l) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 39 (L) (Consultazione del sistema da parte dell'autorita'
giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei  gestori
di pubblici servizi). - 1. La  consultazione  del  sistema  da  parte
delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai
fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e  32,
anche  per  le  finalita'  delle  acquisizioni  d'ufficio,   di   cui
all'articolo 46  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui  all'articolo  71  del
predetto decreto del  Presidente  della  Repubblica,  avviene  previa
stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le
amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime. 
      2. Le  convenzioni  di  cui  al  comma  1  sono  stipulate  per
categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale, e  sono
finalizzate ad assicurare la fruibilita' dei dati nel rispetto  della
normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso  ai
documenti amministrativi, di tutela  del  segreto  e  di  divieto  di
divulgazione. 
      3. Limitatamente all'esigenza di rilascio  dei  certificati  di
cui all'articolo 28 e al fine di stabilire se deve essere  rilasciato
il certificato selettivo previsto dal comma 2 o  quello  generale  di
cui al comma 3 dello stesso articolo, nella  convenzione  di  cui  al
comma 1 devono  essere  indicati  i  procedimenti  amministrativi  di
competenza dell'amministrazione interessata e, per ciascuno di  essi,
le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a
tutela dei diritti e delle liberta'  degli  interessati,  nonche'  le
norme che individuano i reati ostativi, al  fine  di  realizzare  una
specifica procedura informatizzata che garantisca l'accesso selettivo
al sistema. Nelle stesse  convenzioni  e'  stabilito  l'obbligo,  per
l'amministrazione interessata e per l'ufficio centrale, di comunicare
alla  controparte   eventuali   modifiche,   rispettivamente,   delle
disposizioni  che  incidono   sulle   regole   tecniche   alla   base
dell'accesso selettivo e delle disposizioni del presente testo unico.
Sugli schemi di  convenzione  destinati  a  selezionare  l'ambito  di
consultazione  dei  dati  personali  in  relazione   agli   specifici
procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti  e'
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. 
      4. Le  amministrazioni  interessate  inviano  la  richiesta  di
consultazione del  sistema  all'ufficio  centrale,  allegando  scheda
informativa contenente i dati di cui al comma 3, e comunque  conforme
a quanto previsto nel decreto di cui al comma 5. 
      5.   Le   modalita'   tecnico-operative   per   consentire   la
consultazione del sistema ai fini dell'acquisizione  dei  certificati
di  cui  agli  articoli  28  e  32  sono  individuate   con   decreto
dirigenziale del Ministero della  giustizia,  sentiti  l'Agenzia  per
l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali. 
      6.  La  consultazione  del  sistema  da  parte   dell'autorita'
giudiziaria, ai fini dell'acquisizione dei certificati  di  cui  agli
articoli 21 e 30, avviene secondo le modalita' stabilite dal  decreto
del Ministero della  giustizia  25  gennaio  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  32  dell'8  febbraio  2007,   e   successive
modificazioni.»; 
    m) all'articolo 45 le parole: «di cui agli articoli 24, 25 e  27»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24 e 27». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  24,  25-bis,
          25-ter, 27,  228-bis,  33  e  45  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato: 
                «Art. 24 (L) (Certificato del  casellario  giudiziale
          richiesto dall'interessato. 01. L'interessato ha il diritto
          di ottenere il certificato senza motivare la richiesta).  -
          1. Nel certificato sono riportate le  iscrizioni  esistenti
          nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: 
                  a) alle condanne delle quali e' stato ordinato  che
          non  si   faccia   menzione   nel   certificato   a   norma
          dell'articolo 175, del codice penale, purche' il  beneficio
          non sia stato revocato; 
                  b) alle condanne per contravvenzioni  punibili  con
          la sola ammenda e alle condanne per reati estinti  a  norma
          dell'articolo 167, primo comma, del codice penale; 
                  c) alle condanne per i reati  per  i  quali  si  e'
          verificata  la  causa  speciale  di   estinzione   prevista
          dall'articolo 556 del codice penale; 
                  d) alle condanne in relazione alle quali  e'  stata
          definitivamente applicata l'amnistia  e  a  quelle  per  le
          quali e' stata  dichiarata  la  riabilitazione,  senza  che
          questa sia stata in seguito revocata; 
                  e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del
          codice di procedura penale, quando  la  pena  irrogata  non
          superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena
          pecuniaria, e ai decreti penali; 
                  f) alle condanne per fatti che la legge ha  cessato
          di considerare come reati, quando  la  relativa  iscrizione
          non e' stata eliminata; 
                  f-bis)  ai  provvedimenti  giudiziari   che   hanno
          dichiarato  la  non  punibilita'  ai  sensi   dell'articolo
          131-bis del codice penale, quando  la  relativa  iscrizione
          non e' stata eliminata; 
                  g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza
          conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo  a
          procedere, quando le misure sono state revocate; 
                  h) ai provvedimenti che  riguardano  l'applicazione
          delle misure di  prevenzione  della  sorveglianza  speciale
          semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; 
                  i) ai provvedimenti giudiziari emessi  dal  giudice
          di pace; 
                  l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di
          competenza  del  giudice  di  pace  emessi  da  un  giudice
          diverso, limitatamente alle iscrizioni  concernenti  questi
          reati; 
                  m)   ai   provvedimenti   di    interdizione,    di
          inabilitazione e relativi all'amministrazione di  sostegno,
          quando esse sono state revocate; 
                  m-bis) ai provvedimenti che ai sensi  dell'articolo
          464-quater del codice di  procedura  penale  dispongono  la
          sospensione del procedimento con messa alla prova; 
                  m-ter) alle sentenze  che  ai  sensi  dell'articolo
          464-septies  del  codice  di  procedura  penale  dichiarano
          estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; 
                  n). 
                  1-bis.  Il  certificato  riguardante  un  cittadino
          italiano  contiene  anche  l'attestazione   relativa   alla
          sussistenza o non di iscrizioni nel  casellario  giudiziale
          europeo 
                2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione  speciale
          ai sensi  dell'articolo  24,  del  regio  decreto-legge  20
          luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 27 maggio 1935, n. 835  e  successive  modificazioni,
          non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore. 
                «Art. 25-bis (Certificato del  casellario  giudiziale
          richiesto dal datore di lavoro). - 1.  Il  certificato  del
          casellario giudiziale di cui all'articolo  24  deve  essere
          richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro  una
          persona per lo svolgimento  di  attivita'  professionali  o
          attivita' volontarie organizzate  che  comportino  contatti
          diretti e  regolari  con  minori,  al  fine  di  verificare
          l'esistenza di condanne per taluno dei reati  di  cui  agli
          articoli  600-bis,  600-ter,  600-quater,  600-quinquies  e
          609-undecies del codice  penale,  ovvero  l'irrogazione  di
          sanzioni  interdittive  all'esercizio  di   attivita'   che
          comportino contatti diretti e regolari con minori. 
                Art. 25-ter (Certificato  del  casellario  giudiziale
          europeo richiesto  dall'interessato).  -  1.  Il  cittadino
          italiano  ha  diritto  di  ottenere,  senza   motivare   la
          richiesta,  il  rilascio  del  certificato  contenente   le
          iscrizioni esistenti  nel  casellario  giudiziale  europeo,
          nella misura in  cui  il  diritto  dello  Stato  membro  di
          condanna ne preveda la menzione. 1-bis. Il  certificato  di
          cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa  alla
          sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale. 
                2. Il cittadino di  altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea che rivolge richiesta di  informazioni  all'Ufficio
          centrale acquisisce da esso le informazioni  relative  alle
          condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a
          quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura  in
          cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la
          menzione.» 
                «Art. 27 (L) (Certificato del casellario dei  carichi
          pendenti richiesto dall'interessato). - 1. L'interessato ha
          il diritto di ottenere il  certificato  senza  motivare  la
          richiesta. 
                2.  Nel  certificato  sono  riportate  le  iscrizioni
          esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad  accezione
          di quelle relative: 
                  a) alle condanne delle quali e' stato ordinato  che
          non  si   faccia   menzione   nel   certificato   a   norma
          dell'articolo 175, del codice penale, purche' il  beneficio
          non sia stato revocato; 
                  b) alle condanne per contravvenzioni  punibili  con
          la sola ammenda; 
                  c) alle condanne per i reati  per  i  quali  si  e'
          verificata  la  causa  speciale  di   estinzione   prevista
          dall'articolo 556 del codice penale; 
                  d) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445  del
          codice di procedura penale e ai decreti penali; 
                  e) ai provvedimenti giudiziari emessi  dal  giudice
          di pace; 
                  f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di
          competenza  del  giudice  di  pace  emessi  da  un  giudice
          diverso, limitatamente alle iscrizioni  concernenti  questi
          reati; 
                  f-bis)  ai  provvedimenti  giudiziari   che   hanno
          dichiarato  la  non  punibilita'  ai  sensi   dell'articolo
          131-bis del codice penale; 
                  f ter) ai provvedimenti che ai sensi  dell'articolo
          464-quater del codice di  procedura  penale  dispongono  la
          sospensione del procedimento con messa alla prova; 
                  f quater) alle sentenze che ai sensi  dell'articolo
          464-septies  del  codice  di  procedura  penale  dichiarano
          estinto il  reato  per  esito  positivo  della  messa  alla
          prova.» 
                «Art. 28-bis (Certificato del  casellario  giudiziale
          europeo richiesto dalla pubblica amministrazione). - 1. Nel
          certificato del  casellario  giudiziale  europeo  richiesto
          dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni
          del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino
          italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro
          di condanna ne preveda la menzione. 1-bis.  Il  certificato
          di cui al comma 1 contiene  anche  l'attestazione  relativa
          alla  sussistenza  o  non  di  iscrizioni  nel   casellario
          giudiziale. 
                2. Nella risposta alla richiesta di  informazioni  da
          parte  della  pubblica  amministrazione  in  ordine  ad  un
          cittadino di altro Stato membro sono riportate le  condanne
          pronunciate nello  stesso  e  quelle  da  esso  ricevute  e
          conservate, nella misura in  cui  il  diritto  dello  Stato
          membro di condanna ne preveda la menzione. 
                3. La pubblica amministrazione di altro Stato  membro
          dell'Unione europea che rivolge richiesta  di  informazioni
          all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino italiano
          acquisisce da esso le informazioni relative  alle  condanne
          iscritte: 
                  a) nel casellario giudiziale; 
                  b) nel casellario giudiziale europeo, nella  misura
          in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda
          la menzione.» 
                «Art. 33 (R) (Visura delle iscrizioni da parte  della
          persona o dell'ente interessato). - 1. La persona o  l'ente
          interessato puo' conoscere senza motivare la richiesta,  ma
          senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad  esso
          riferite, comprese quelle di cui non e' fatta menzione  nei
          certificati di cui agli articoli 24, 27 e 31. 
                2.  Con  decreto  dirigenziale  del  Ministero  della
          Giustizia sono stabilite le modalita' tecnico operative per
          consentire tale conoscibilita', sentita la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri - Dipartimento per  l'innovazione  e
          le tecnologie per le modalita' telematiche,  e  sentito  il
          Garante per la protezione dei dati personali. 
                3. Sono competenti a consentire la visura  tutti  gli
          uffici territoriali e tutti gli uffici locali. 
                4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le
          modalita' di cui all'articolo 35, comma 2.» 
                «Art.  45  (L)   (Esclusione   dai   certificati   ed
          eliminazione di iscrizioni per i reati  di  competenza  del
          giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002). - 1. Le
          iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4, commi 1
          e 2, del  decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,
          commessi prima del 2 gennaio 2002, non sono  riportate  nei
          certificati di cui agli articoli 24 e 27, e sono  eliminate
          secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 2, lettere e),
          g) ed h).».