Art. 4 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Nel caso in cui il rilascio dei certificati  in  attuazione  del
presente decreto sia stato determinato  da  dichiarazioni  mendaci  o
false attestazioni anche documentali,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico revoca gli stessi, fatte salve le  sanzioni  irrogabili  ad
altro titolo. 
  2.  In  caso  di  infrazioni  o  negligenze  relative  al  servizio
radioelettrico  di  bordo,  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 182 del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  e
successive modificazioni. 
  3. Quando sia intervenuta la  revoca  di  uno  dei  certificati  di
abilitazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento,  non  e'
ammesso il conseguimento di altro titolo di cui allo stesso articolo. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Il testo dell'art.  182  del  decreto  legislativo  1
          agosto   2003,   n.   259   (Codice   delle   comunicazioni
          elettroniche), pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  15  settembre  2003,  n.  214,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  182  -  1.  Al  personale  addetto  al  servizio
          radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di  mare,  per
          le infrazioni commesse  durante  l'esercizio  del  servizio
          stesso, si applicano le sanzioni previste dal codice  della
          navigazione, che sono comminate dalle  autorita'  marittime
          anche  su  proposta  del  Ministero,  nonche'  le  sanzioni
          contemplate dalle disposizioni del presente Titolo. 
              2. Per le infrazioni commesse da personale  addetto  ai
          servizi radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di
          mare, il Ministero,  anche  su  proposta  di  quello  delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  applica  direttamente  le
          sanzioni previste dal presente Titolo.».