Art. 4 
 
             Modifiche all'articolo 167 del Testo unico 
                      delle imposte sui redditi 
 
  1. L'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e' sostituito dal seguente: «Art. 167  (Disposizioni  in  materia  di
imprese estere  controllate).  -  1.  Le  disposizioni  del  presente
articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui  agli
articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonche', relativamente
alle  loro  stabili  organizzazioni  italiane,  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), che  controllano  soggetti  non
residenti, come definiti ai commi 2 e 3. 
  2.  Ai  fini  del  presente  articolo   si   considerano   soggetti
controllati non residenti le imprese, le  societa'  e  gli  enti  non
residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica  almeno
una delle seguenti condizioni: 
    a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche  tramite
societa' fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1; 
    b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai  loro  utili  e'
detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o piu' societa'
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  o  tramite
societa' fiduciaria o interposta persona, da un soggetto  di  cui  al
comma 1. 
  3. Ai fini del presente articolo, si considerano altresi'  soggetti
controllati non residenti: 
    a) le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti  di  cui  al
comma 2; 
    b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che
abbiano optato per il regime di cui all'articolo 168-ter. 
  4. La disciplina del presente articolo si  applica  se  i  soggetti
controllati  non  residenti  integrano  congiuntamente  le   seguenti
condizioni: 
    a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla  meta'
di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia.
Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono
indicati i criteri per effettuare,  con  modalita'  semplificate,  la
verifica   della   presente   condizione,   tra   i   quali    quello
dell'irrilevanza  delle  variazioni   non   permanenti   della   base
imponibile; 
    b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in  una
o piu' delle seguenti categorie: 
      1) interessi o  qualsiasi  altro  reddito  generato  da  attivi
finanziari; 
      2) canoni o qualsiasi  altro  reddito  generato  da  proprieta'
intellettuale; 
      3)  dividendi   e   redditi   derivanti   dalla   cessione   di
partecipazioni; 
      4) redditi da leasing finanziario; 
      5)  redditi  da  attivita'  assicurativa,  bancaria   e   altre
attivita' finanziarie; 
      6) proventi derivanti da operazioni di  compravendita  di  beni
con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti
che,  direttamente  o   indirettamente,   controllano   il   soggetto
controllato non residente, ne sono  controllati  o  sono  controllati
dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; 
      7) proventi derivanti da prestazioni  di  servizi,  con  valore
economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a  favore  di  soggetti
che,  direttamente  o   indirettamente,   controllano   il   soggetto
controllato non residente, ne sono  controllati  o  sono  controllati
dallo stesso soggetto che controlla il  soggetto  non  residente;  ai
fini dell'individuazione dei servizi con  valore  economico  aggiunto
scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma
7 dell'articolo 110. 
  5. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano  se  il
soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto  controllato  non
residente svolge un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego
di personale, attrezzature, attivi e locali.  Ai  fini  del  presente
comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle  Entrate  ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della  legge  27  luglio
2000,  n.  212.  Per  i  contribuenti  che   aderiscono   al   regime
dell'adempimento collaborativo di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo 5 maggio 2015, n. 128, l'istanza di interpello di cui  al
secondo  periodo  puo'  essere  presentata  indipendentemente   dalla
verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b). 
  6. Ricorrendo le condizioni di applicabilita' della disciplina  del
presente articolo, il reddito realizzato dal soggetto controllato non
residente e' imputato ai soggetti di cui  al  comma  1,  nel  periodo
d'imposta  di  questi  ultimi  in  corso  alla   data   di   chiusura
dell'esercizio o periodo di gestione  del  soggetto  controllato  non
residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del
soggetto controllato non residente da essi detenuta,  direttamente  o
indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di
soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel  territorio  dello
Stato di soggetti non residenti, i redditi  sono  imputati  a  questi
ultimi   soggetti   in   proporzione   alle   rispettive   quote   di
partecipazione. 
  7. Ai fini del comma 6, i  redditi  del  soggetto  controllato  non
residente sono determinati a seconda delle  sue  caratteristiche,  in
base alle disposizioni valevoli  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle societa' per i soggetti di cui all'articolo 73, fatta eccezione
per le disposizioni di cui agli articoli 30 della legge  23  dicembre
1994, n. 724, 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13  agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n.  148,  62-sexies  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 1
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86,  comma  4,
del presente testo unico. 
  8. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 6 e  7  sono
assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul
reddito del soggetto cui sono imputati  e,  comunque,  non  inferiore
all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'. 
  9. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 8  sono  ammesse  in
detrazione, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 165, le
imposte  sui  redditi  pagate  all'estero  a  titolo  definitivo  dal
soggetto non residente. 
  10.  Gli  utili  distribuiti,  in  qualsiasi  forma,  dai  soggetti
controllati non residenti non concorrono alla formazione del  reddito
dei soggetti di cui  al  comma  1  fino  a  concorrenza  dei  redditi
assoggettati a tassazione ai sensi del comma  8,  anche  nei  periodi
d'imposta precedenti. La previsione del  precedente  periodo  non  si
applica con riguardo a un organismo di  investimento  collettivo  del
risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le imposte  pagate
in Italia dai soggetti di cui al  comma  1  si  aggiungono  al  costo
fiscalmente riconosciuto  delle  quote  del  predetto  organismo.  Le
imposte  pagate  all'estero  sugli  utili  che  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi del primo  periodo  sono  ammesse  in
detrazione, con le modalita' e nei limiti di  cui  all'articolo  165,
fino a concorrenza dell'imposta determinata ai  sensi  del  comma  8,
diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 9. 
  11. L'Agenzia  delle  Entrate,  prima  di  procedere  all'emissione
dell'avviso di accertamento d'imposta o  di  maggiore  imposta,  deve
notificare all'interessato un apposito  avviso  con  il  quale  viene
concessa al medesimo la  possibilita'  di  fornire,  nel  termine  di
novanta giorni, le prove per la  disapplicazione  delle  disposizioni
del presente articolo in base al comma  5.  Qualora  l'Agenzia  delle
Entrate non ritenga idonee le prove addotte  dovra'  darne  specifica
motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la
disciplina del presente articolo sia stata applicata  oppure  non  lo
sia stata per effetto dell'ottenimento  di  una  risposta  favorevole
all'interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al comma 1  deve
segnalare  nella  dichiarazione  dei   redditi   la   detenzione   di
partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai  commi
2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a)  e
b). 
  12. L'esimente prevista nel comma 5 non deve essere  dimostrata  in
sede di controllo qualora il  contribuente  abbia  ottenuto  risposta
positiva  al  relativo   interpello,   fermo   restando   il   potere
dell'Agenzia  delle  entrate  di   controllare   la   veridicita'   e
completezza delle informazioni e degli elementi di prova  forniti  in
tale sede. 
  13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, disposizioni attuative del presente articolo.».