Art. 4 
 
Modifiche al codice di procedura  civile  in  materia  di  esecuzione
  forzata  nei  confronti  dei  soggetti  creditori  della   pubblica
  amministrazione 
 
  1. All'articolo 495 del codice di procedura civile  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo comma, le parole «non inferiore  a  un  quinto»  sono
sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»; 
  b) al quarto comma, le parole «di trentasei mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di quarantotto mesi»; 
  c)  al  quinto  comma,  le  parole  «oltre  quindici  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni». 
  (( 2. L'articolo 560 del codice di procedura civile  e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 560 (Modo della custodia). - Il debitore e il terzo  nominato
custode debbono rendere  il  conto  a  norma  dell'articolo  593.  Il
custode nominato ha il dovere di vigilare affinche' il debitore e  il
nucleo familiare conservino il bene pignorato con  la  diligenza  del
buon padre di famiglia e ne mantengano e  tutelino  l'integrita'.  Il
debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il  possesso
dell'immobile  e  delle   sue   pertinenze   sino   al   decreto   di
trasferimento, salvo quanto previsto dal  sesto  comma.  Il  debitore
deve consentire, in  accordo  con  il  custode,  che  l'immobile  sia
visitato da potenziali acquirenti. Le modalita' del diritto di visita
sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo  569.
Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore,  la  liberazione
dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo  familiare,  qualora
sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti,  quando
l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di
buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei  membri  del
suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che
la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non  e'  abitato  dal
debitore e dal suo nucleo familiare. Al debitore e' fatto divieto  di
dare in locazione l'immobile pignorato  se  non  e'  autorizzato  dal
giudice dell'esecuzione.  Fermo  quanto  previsto  dal  sesto  comma,
quando l'immobile pignorato  e'  abitato  dal  debitore  e  dai  suoi
familiari il giudice non puo' mai disporre il rilascio  dell'immobile
pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi
dell'articolo 586». )) 
  3. Al primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Salvo  quanto  disposto
dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza,
il creditore pignorante e  i  creditori  gia'  intervenuti  ai  sensi
dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente  dal
creditore e previamente notificato al debitore esecutato,  nel  quale
e' indicato l'ammontare del  residuo  credito  per  cui  si  procede,
comprensivo degli interessi maturati,  del  criterio  di  calcolo  di
quelli  in  corso  di  maturazione  e  delle  spese  sostenute   fino
all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della  somma
di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  495,   il   credito   resta
definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o
di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e  delle
spese successive.». 
  4. Le disposizioni introdotte  con  il  presente  articolo  non  si
applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 495 del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 495. Conversione del pignoramento. 
              Prima che sia disposta la vendita  o  l'assegnazione  a
          norma degli articoli 530,  552  e  569,  il  debitore  puo'
          chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una
          somma di denaro  pari,  oltre  alle  spese  di  esecuzione,
          all'importo dovuto al creditore pignorante e  ai  creditori
          intervenuti, comprensivo del capitale,  degli  interessi  e
          delle spese. 
              Unitamente  all'istanza  deve  essere   depositata   in
          cancelleria, a pena  di  inammissibilita',  una  somma  non
          inferiore a un sesto dell'importo del credito  per  cui  e'
          stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei  creditori
          intervenuti indicati nei  rispettivi  atti  di  intervento,
          dedotti i versamenti effettuati di  cui  deve  essere  data
          prova documentale. La somma e' depositata  dal  cancelliere
          presso un istituto di credito indicato dal giudice. 
              La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata
          con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti
          in  udienza  non   oltre   trenta   giorni   dal   deposito
          dell'istanza di conversione. 
              Quando le  cose  pignorate  siano  costituite  da  beni
          immobili o cose mobili, il giudice con la stessa  ordinanza
          puo' disporre, se ricorrono  giustificati  motivi,  che  il
          debitore versi con rateizzazioni mensili entro  il  termine
          massimo di quarantotto mesi la somma  determinata  a  norma
          del terzo comma,  maggiorata  degli  interessi  scalari  al
          tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto,  al  tasso
          legale.  Ogni  sei  mesi  il  giudice  provvede,  a   norma
          dell'articolo 510, al pagamento al creditore  pignorante  o
          alla distribuzione tra i creditori delle somme versate  dal
          debitore. 
              Qualora il debitore ometta il  versamento  dell'importo
          determinato dal giudice ai sensi del  terzo  comma,  ovvero
          ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche
          di una sola delle rate previste nel quarto comma, le  somme
          versate  formano  parte  dei  beni  pignorati.  Il  giudice
          dell'esecuzione, su richiesta del  creditore  procedente  o
          creditore intervenuto munito di titolo  esecutivo,  dispone
          senza indugio la vendita di questi ultimi. 
              Con  l'ordinanza  che  ammette  la   sostituzione,   il
          giudice, quando le cose pignorate siano costituite da  beni
          immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano
          liberate dal pignoramento  con  il  versamento  dell'intera
          somma. 
              L'istanza puo' essere avanzata una sola volta a pena di
          inammissibilita'.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 569 del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 569.  Provvedimento  per  l'autorizzazione  della
          vendita. 
              A seguito  dell'istanza  di  cui  all'articolo  567  il
          giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito
          della documentazione di cui al secondo comma  dell'articolo
          567, nomina l'esperto che presta giuramento in  cancelleria
          mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa
          l'udienza per la comparizione delle parti e  dei  creditori
          di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti . Tra  la
          data del provvedimento e la data fissata per l'udienza  non
          possono decorrere piu'  di  novanta  giorni.  Salvo  quanto
          disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta  giorni
          prima dell'udienza, il creditore pignorante e  i  creditori
          gia' intervenuti ai sensi dell'articolo 499  depositano  un
          atto,   sottoscritto   personalmente   dal   creditore    e
          previamente notificato al debitore esecutato, nel quale  e'
          indicato  l'ammontare  del  residuo  credito  per  cui   si
          procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio
          di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle  spese
          sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti  della
          liquidazione  della   somma   di   cui   al   primo   comma
          dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato
          nell'importo  indicato   nell'atto   di   precetto   o   di
          intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e
          delle spese successive. 
              All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il
          tempo e le modalita' della vendita, e debbono  proporre,  a
          pena di decadenza , le opposizioni agli atti esecutivi,  se
          non sono gia' decadute dal diritto di proporle . 
              Nel caso in cui il giudice disponga  con  ordinanza  la
          vendita forzata, fissa un termine non inferiore  a  novanta
          giorni, e  non  superiore  a  centoventi,  entro  il  quale
          possono  essere  proposte  offerte  d'acquisto   ai   sensi
          dell'articolo 571. Il giudice  con  la  medesima  ordinanza
          stabilisce le modalita' con cui  deve  essere  prestata  la
          cauzione, se la vendita e' fatta in uno o  piu'  lotti,  il
          prezzo  base  determinato  a   norma   dell'articolo   568,
          l'offerta minima, il termine, non  superiore  a  centoventi
          giorni  dall'aggiudicazione,  entro  il  quale  il   prezzo
          dev'essere depositato, con  le  modalita'  del  deposito  e
          fissa, al giorno  successivo  alla  scadenza  del  termine,
          l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per  la  gara
          tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono
          giustificati  motivi,  il  giudice   dell'esecuzione   puo'
          disporre  che  il  versamento  del   prezzo   abbia   luogo
          ratealmente ed entro un  termine  non  superiore  a  dodici
          mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo  576  solo
          quando ritiene probabile che la vendita con tale  modalita'
          possa  aver  luogo  ad  un  prezzo  superiore  della  meta'
          rispetto  al  valore  del   bene,   determinato   a   norma
          dell'articolo 568. 
              Con la stessa ordinanza, il giudice  stabilisce,  salvo
          che sia pregiudizievole per gli interessi dei  creditori  o
          per  il  sollecito  svolgimento  della  procedura,  che  il
          versamento della cauzione, la presentazione delle  offerte,
          lo svolgimento della gara tra gli  offerenti  e,  nei  casi
          previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo, siano
          effettuati con modalita' telematiche,  nel  rispetto  della
          normativa regolamentare di cui all'articolo  161-ter  delle
          disposizioni per l'attuazione del presente codice. 
              Se vi sono  opposizioni  il  tribunale  le  decide  con
          sentenza e quindi il  giudice  dell'esecuzione  dispone  la
          vendita con ordinanza. 
              Con la medesima ordinanza il giudice fissa  il  termine
          entro il quale essa deve  essere  notificata,  a  cura  del
          creditore  che  ha  chiesto  la  vendita  o  di  un   altro
          autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498  che  non
          sono comparsi.».