Art. 40
            Contratti collettivi nazionali e integrativi
      (Art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 1 del
         d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato
          dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)

  1.  La  contrattazione  collettiva  si  svolge  su tutte le materie
relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
  2.  Mediante  appositi  accordi  tra  l'ARAN  e  le  confederazioni
rappresentative  ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i
comparti   della   contrattazione  collettiva  nazionale  riguardanti
settori   omogenei   o  affini.  I  dirigenti  costituiscono  un'area
contrattuale  autonoma  relativamente  a  uno  o piu' comparti. Resta
fermo  per  l'area  contrattuale  della dirigenza del ruolo sanitario
quanto  previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  e successive modifiche ed integrazioni. Agli accordi
che  definiscono  i  comparti  o le aree contrattuali si applicano le
procedure   di   cui   all'articolo   41,  comma  6.  Per  le  figure
professionali  che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono
compiti  di  direzione  o  che  comportano  iscrizione ad albi oppure
tecnico  scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte
nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
  3.  La  contrattazione  collettiva  disciplina,  in coerenza con il
settore  privato,  la  durata  dei  contratti  collettivi nazionali e
integrativi,  la  struttura  contrattuale  e i rapporti tra i diversi
livelli,  le  pubbliche  amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione  collettiva  integrativa,  nel rispetto dei vincoli di
bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione  annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa  si  svolge  sulle  materie  e  nei  limiti stabiliti dai
contratti  collettivi  nazionali,  tra  i soggetti e con le procedure
negoziali  che  questi  ultimi  prevedono;  essa  puo'  avere  ambito
territoriale   e   riguardare   piu'  amministrazioni.  Le  pubbliche
amministrazioni   non   possono   sottoscrivere  in  sede  decentrata
contratti  collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti
dai  contratti  collettivi  nazionali  o  che  comportino  oneri  non
previsti  negli  strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna  amministrazione.  Le  clausole  difformi  sono  nulle e non
possono essere applicate.
  4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con
i  contratti  collettivi  nazionali  o  integrativi  dalla data della
sottoscrizione  definitiva  e  ne assicurano l'osservanza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.
 
             Nota all'art. 40:
                 -  Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 15 del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502 (Riordino
          della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
                 "Art.  15 (Disciplina della dirigenza medica e delle
          professioni  sanitarie).  -  1. Fermo restando il principio
          dell'invarianza  della  spesa,  la  dirigenza  sanitaria e'
          collocata   in   un   unico  ruolo,  distinto  per  profili
          professionali,   e  in  un  unico  livello,  articolato  in
          relazione  alle  diverse  responsabilita'  professionali  e
          gestionali.  In sede di contrattazione collettiva nazionale
          sono   previste,   in   conformita'   ai  principi  e  alle
          disposizioni  del presente decreto, criteri generali per la
          graduazione   delle   funzioni   dirigenziali  nonche'  per
          l'assegnazione,  valutazione  e  verifica  degli  incarichi
          dirigenziali  e per l'attribuzione del relativo trattamento
          economico  accessorio  correlato alle funzioni attribuite e
          alle connesse responsabilita' del risultato.
                 2.   La  dirigenza  sanitaria  e'  disciplinata  dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
                 3.    L'attivita'    dei   dirigenti   sanitari   e'
          caratterizzata,  nello svolgimento delle proprie mansioni e
          funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti
          di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e
          verifica,   sono   progressivamente  ampliati.  L'autonomia
          tecnico-professionale,  con le connesse responsabilita', si
          esercita      nel     rispetto     della     collaborazione
          multiprofessionale,  nell'ambito  di  indirizzi operativi e
          programmi  di  attivita'  promossi, valutati e verificati a
          livello    dipartimentale    e    aziendale,    finalizzati
          all'efficace  utilizzo  delle  risorse  e all'erogazione di
          prestazioni  appropriate  e  di  qualita'. Il dirigente, in
          relazione  all'attivita' svolta, ai programmi concordati da
          realizzare   e   alle   specifiche   funzioni  allo  stesso
          attribuite,   e'   responsabile   del  risultato  anche  se
          richiedente   un   impegno   orario   superiore   a  quello
          contrattualmente definito.
                 4.  All'atto  della  prima  assunzione, al dirigente
          sanitario  sono  affidati compiti professionali con precisi
          ambiti  di  autonomia  da  esercitare  nel  rispetto  degli
          indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono
          attribuite  funzioni di collaborazione e corresponsabilita'
          nella  gestione  delle  attivita'. A tali fini il dirigente
          responsabile   della  struttura  predispone  e  assegna  al
          dirigente   un   programma   di  attivita'  finalizzato  al
          raggiungimento    degli    obiettivi    prefissati   e   al
          perfezionamento  delle  competenze  tecnico professionali e
          gestionali  riferite  alla  struttura  di  appartenenza. In
          relazione  alla natura e alle caratteristiche dei programmi
          da  realizzare,  alle  attitudini e capacita' professionali
          del   singolo   dirigente,   accertate   con  le  procedure
          valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con
          cinque  anni  di  attivita'  con  valutazione positiva sono
          attribuite  funzioni  di natura professionale anche di alta
          specializzazione,   di   consulenza,   studio   e  ricerca,
          ispettive,  di  verifica  e  di  controllo, nonche' possono
          essere  attribuiti  incarichi  di  direzione  di  strutture
          semplici.
                 5.  Il dirigente e' sottoposto a verifica triennale;
          quello  con incarico di struttura, semplice o complessa, e'
          sottoposto  a  verifica  anche al termine dell'incarico. Le
          verifiche  concernono le attivita' professionali svolte e i
          risultati  raggiunti  livello  di partecipazione, con esito
          positivo,  ai  programmi  di  formazione  continua  di  cui
          all'art.  16-bis, e sono effettuate da un collegio tecnico,
          nominato  dal direttore generale e presieduto dal direttore
          del   dipartimento.   L'esito   positivo   delle  verifiche
          costituisce  condizione per la conferma nell'incarico o per
          il   conferimento   di   altro  incarico,  professionale  o
          gestionale, anche di maggior rilievo.
                 6.   Ai  dirigenti  con  incarico  di  direzione  di
          struttura   complessa   sono  attribuite,  oltre  a  quelle
          derivanti   dalle   specifiche   competenze  professionali,
          funzioni  di direzione e organizzazione della struttura, da
          attuarsi,   nell'ambito   degli   indirizzi   operativi   e
          gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante
          direttive  a  tutto  il  personale operante nella stessa, e
          l'adozione  delle  relative  decisioni  necessarie  per  il
          corretto   espletamento   del  servizio  e  per  realizzare
          l'appropriatezza degli interventi con finalita' preventive,
          diagnostiche,  terapeutiche  e riabilitative, attuati nella
          struttura  loro  affidata.  Il  dirigente  e'  responsabile
          dell'efficace   ed   efficiente   gestione   delle  risorse
          attribuite.  I  risultati  della gestione sono sottoposti a
          verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.
                 7.  Alla  dirigenza  sanitaria  si  accede  mediante
          concorso  pubblico,  per  titoli  ed esami, disciplinato ai
          sensi   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          10 dicembre  1997,  n.  483 ivi compresa la possibilita' di
          accesso  con una specializzazione in disciplina affine. Gli
          incarichi   di   direzione   di  struttura  complessa  sono
          attribuiti  a coloro che siano in possesso dei requisiti di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
          1997,   n.   484,  e  secondo  le  modalita'  dallo  stesso
          stabilite, salvo quanto previsto dall'art. 15-ter, comma 2.
          Si  applica  quanto  previsto  dall'art.  28,  comma 1, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  come  sostituito  dall'art.  10 del decreto
          legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
                 8.  L'attestato  di  formazione  manageriale  di cui
          all'art.  5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente
          della  Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato
          dall'art.   16-quinquies,   deve   essere   conseguito  dai
          dirigenti  con incarico di direzione di struttura complessa
          entro   un   anno  dall'inizio  dell'incarico;  il  mancato
          superamento   del   primo  corso,  attivato  dalla  regione
          successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
          decadenza  dall'incarico  stesso.  I dirigenti sanitari con
          incarico  quinquennale  alla  data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a
          partecipare   al  primo  corso  di  formazione  manageriale
          programmato   dalla   regione;   i   dirigenti   confermati
          nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di
          formazione manageriale.
                 9.   I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro
          disciplinano  le  modalita' di salvaguardia del trattamento
          economico  fisso  dei  dirigenti  in godimento alla data di
          entrata  in  vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
          n. 229".