Art. 40 
 
                           Cronoprogramma 
 
            (art. 42, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il progetto esecutivo e' corredato  dal  cronoprogramma  delle
lavorazioni. Il  cronoprogramma  e'  composto  da  un  diagramma  che
rappresenta  graficamente   la   pianificazione   delle   lavorazioni
gestibili autonomamente, nei suoi principali  aspetti  dal  punto  di
vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma
e' redatto al fine di stabilire in via  convenzionale,  nel  caso  di
lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire
per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna, nonche' ai
fini di quanto previsto dall'articolo 171, comma 12. 
    2. Nei casi di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del
codice, il cronoprogramma e' presentato  dal  concorrente  unitamente
all'offerta. 
    3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve  tenersi  conto  della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. 
 
              Note all'art. 40 
              - Per il testo dell'articolo 53, comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si  veda  nelle
          Note all'art. 17.