Art. 40 
 
 
                      Modifica dell'articolo 55 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Gli  oneri  necessari  per   l'effettuazione   dei   controlli
fitosanitari e delle eventuali analisi di  laboratorio,  compresi  il
rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7-bis, 17, 19, 20,
26, 30, 32, le verifiche ed i controlli documentali e di identita' di
cui agli articoli 17, 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 46 e  47,  sono
posti  a  carico  dell'interessato,  dell'importatore   o   del   suo
rappresentante in dogana, secondo la  tariffa  fitosanitaria  di  cui
all'allegato XX.». 
    b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
  «8-bis. La tariffa fitosanitaria annuale, per i controlli  previsti
a qualsiasi titolo dal presente decreto, ha validita' dal 1°  gennaio
al 31 dicembre di ogni anno, ed e' corrisposta entro  il  31  gennaio
del relativo anno solare. Per  le  nuove  autorizzazioni  la  tariffa
annuale va interamente versata all'atto della richiesta. 
  8-ter. Gli importi derivanti dalla  riscossione  delle  sanzioni  e
dell'applicazione delle tariffe  sono  rispettivamente  destinati  al
potenziamento eventuale  delle  attivita'  dei  Servizi  fitosanitari
regionali e alla copertura dei costi ad esse inerenti.». 
 
          Note all'art. 40: 
              Il  testo   dell'articolo   55   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.  55  (Tariffa  fitosanitaria).  -  1.  Gli  oneri
          necessari per l'effettuazione dei controlli fitosanitari  e
          delle  eventuali  analisi  di  laboratorio,   compresi   il
          rilascio delle autorizzazioni di cui agli  articoli  7-bis,
          17, 19, 20,  26,  30,  32,  le  verifiche  ed  i  controlli
          documentali e di identita' di cui agli articoli 17, 23, 33,
          36, 37, 38, 41, 43, 45,  46  e  47,  sono  posti  a  carico
          dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante
          in  dogana,  secondo  la  tariffa  fitosanitaria   di   cui
          all'allegato XX. 
              2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di  cui
          al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali. 
              3. Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di
          cui al comma 1 si applicano  le  sanzioni  nella  misura  e
          secondo le procedure di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997,  n.
          471, e al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 
              4. La tariffa  fitosanitaria  di  cui  al  comma  1  e'
          calcolata tenuto conto dei seguenti costi: 
              a) retribuzione media degli ispettori  che  eseguono  i
          controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali; 
              b) ufficio, infrastrutture,  strumenti  e  attrezzature
          messe a disposizione di tali ispettori; 
              c)  prelievo  di  campioni  per  l'ispezione  visiva  o
          l'esecuzione di prove di laboratorio; 
              d) prove di laboratorio; 
              e) attivita' amministrativa, comprese le spese generali
          di funzionamento, necessaria per l'esecuzione efficace  dei
          controlli, che puo'  comprendere  le  spese  di  formazione
          degli ispettori, sia prima che  dopo  la  loro  entrata  in
          servizio. 
              5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  e
          forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, puo' essere modificata la tariffa di cui al  comma
          1 sulla base di un calcolo particolareggiato dei  costi  di
          cui al comma 4, che non  deve  essere  superiore  al  costo
          effettivo sostenuto. 
              6. E' vietato il rimborso  diretto  o  indiretto  della
          tariffa prevista dal presente articolo. 
              7. La  tariffa  di  cui  al  comma  1  non  esclude  la
          riscossione di altre  tariffe  destinate  a  coprire  spese
          supplementari sostenute per attivita' particolari  connesse
          ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta  o  i
          periodi  di  attesa  degli  Ispettori  dovuti   a   ritardi
          imprevisti  nell'arrivo  delle  spedizioni,   i   controlli
          effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli
          supplementari o le  analisi  di  laboratorio  supplementari
          rispetto a quelli previsti dall'articolo 36, per confermare
          le conclusioni desunte dai controlli, misure  fitosanitarie
          particolari da adottarsi  in  virtu'  di  atti  comunitari,
          altre  misure  ritenute  necessarie  o  la  traduzione  dei
          documenti richiesti. 
              8. Nel caso che, ai sensi dell'articolo 41, comma 3,  i
          controlli di identita' e i controlli  fitosanitari  per  un
          determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali  o  altre
          voci originari di taluni Paesi terzi, siano effettuati  con
          frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria viene riscossa in
          maniera ridotta e proporzionale da tutte  le  spedizioni  e
          partite di tale gruppo, a prescindere dal  fatto  che  esse
          siano sottoposte o meno alle ispezioni. 
              8-bis.  La  tariffa  fitosanitaria   annuale,   per   i
          controlli previsti a qualsiasi titolo dal presente decreto,
          ha validita' dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed
          e' corrisposta  entro  il  31  gennaio  del  relativo  anno
          solare. Per le nuove autorizzazioni la tariffa  annuale  va
          interamente versata all'atto della richiesta. 
              8-ter. Gli importi derivanti  dalla  riscossione  delle
          sanzioni   e   dell'applicazione   delle    tariffe    sono
          rispettivamente destinati al potenziamento eventuale  delle
          attivita'  dei  Servizi  fitosanitari  regionali   e   alla
          copertura dei costi ad esse inerenti.".