Articolo 40 - Altri rappresentanti 1. L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, il Commissario ai Diritti dell'Uomo, il Comitato Europeo per i problemi criminali (CDPC) cosi' come altri comitati intergovernativi pertinenti del Consiglio d'Europa, che designino ciascuno un rappresentante presso il Comitato delle Parti. 2. Il Comitato dei Ministri ha facolta' di invitare altri organi del Consiglio d'Europa a designare un rappresentante presso il Comitato delle Parti, dopo averlo consultato. 3. Rappresentanti della societa' civile, in particolare delle organizzazioni non governative, possono venire ammessi, in qualita' di osservatori, al Comitato delle Parti, secondo la procedura stabilita darle relative norme del Consiglio d'Europa. 4. I rappresentanti designati in virtu' dei sopra citati paragrafi da 1 a 3, partecipano alle riunioni del Comitato delle Parti senza diritto di voto.