(Convenzione-art. 40)
  Articolo 40 - Altri rappresentanti 
 
  1. L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, il  Commissario
ai Diritti dell'Uomo, il Comitato Europeo per  i  problemi  criminali
(CDPC) cosi' come  altri  comitati  intergovernativi  pertinenti  del
Consiglio d'Europa, che designino ciascuno un  rappresentante  presso
il Comitato delle Parti. 
  2. Il Comitato dei Ministri ha facolta' di  invitare  altri  organi
del Consiglio  d'Europa  a  designare  un  rappresentante  presso  il
Comitato delle Parti, dopo averlo consultato. 
  3. Rappresentanti  della  societa'  civile,  in  particolare  delle
organizzazioni non governative, possono venire ammessi,  in  qualita'
di  osservatori,  al  Comitato  delle  Parti,  secondo  la  procedura
stabilita darle relative norme del Consiglio d'Europa. 
  4. I rappresentanti designati in virtu' dei sopra citati  paragrafi
da 1 a 3, partecipano alle riunioni del Comitato  delle  Parti  senza
diritto di voto.