Articolo 40. Emendamento dei trattati multilaterali 1. A meno che il trattato non disponga altrimenti, l'emendamento dei trattati multilaterali e' regolato dai paragrafi seguenti. 2. Ogni disposizione tendente ad emendare un trattato multilaterale per quanto riguarda i rapporti fra tutte le sue parti, deve essere notificata a tutti gli Stati contraenti, e ciascuno di essi ha il diritto di prendere parte: a) alla decisione circa il seguito da dare a tale proposta; b) ai negoziati ed alla conclusione di ogni accordo avente lo scopo di emendare il trattato stesso. 3. Ogni Stato qualificato a divenire parte di un trattato e' del pari qualificato per divenire parte del trattato emendato. 4. L'accordo che reca emendamenti non vincola gli Stati che sono gia' parti del trattato e che non divengono parti di detto accordo; nei confronti di tali Stati si applica il comma b) del paragrafo 4 dell'articolo 30. 5. Ogni Stato che divenga parte del trattato dopo l'entrata in vigore dell'accordo che reca emendamenti, a meno che non abbia espresso una diversa intenzione, viene considerato come: a) facente parte del trattato cosi' emendato; e b) facente parte del trattato non emendato nei confronti di ogni parte del trattato che non sia vincolata dall'accordo che reca gli emendamenti.