Art. 40. 1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10. 2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalita'.
Nota all'art. 40: - L'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R.D. n. 1592/1933, e' cosi' formulato: "Art. 32. - Tutti i cadaveri provenienti dagli ospedali sono sottoposti a riscontro diagnostico. I cadaveri, poi, il cui trasporto non sia fatto a spese dei congiunti compresi nel gruppo familiare fino al sesto grado o da confraternite o sodalizi che possano avere assunto impegno per trasporti funebri degli associati e quelli provenienti dagli accertamenti medico legali (esclusi i suicidi) che non siano richiesti da congiunti compresi nel detto gruppo familiare, sono riservati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche".