Art. 40 
 
Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di
  attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni  di
  un proprio patrimonio 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  28
maggio 2010, n. 85, dopo le parole: «sono  trasferiti  alle  Regioni,
unitamente (( alle relative pertinenze, )) » sono aggiunte le  parole
«le miniere di cui all'articolo 5,  comma  1,  lettera  d),  che  non
comprendono  i  giacimenti  petroliferi  e  di  gas  e  le   relative
pertinenze (( nonche' i siti di  stoccaggio  di  gas  naturale  e  le
relative pertinenze, e» )). 
  2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  28
maggio 2010 n. 85, sono cancellate le parole « (( , e le  miniere  ))
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d),  che  non  comprendono  i
giacimenti petroliferi e di gas e le relative  pertinenze  nonche'  i
siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze». 
  3. All'articolo 4, comma 1, ((  primo  periodo  ))  ,  del  decreto
legislativo 28 maggio 2010 n. 85, dopo le parole: «ad eccezione» sono
aggiunte le parole «delle miniere di cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di  gas  e
le relative pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e
le relative pertinenze, e». 
  4. All'articolo 4, comma 1, ((  secondo  periodo  )),  del  decreto
legislativo 28 maggio 2010 n. 85, dopo le  parole:  «attribuzione  di
beni demaniali diversi» sono aggiunte le parole «dalle miniere di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti
petroliferi e di gas e le relative pertinenze (( nonche'  i  siti  di
stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e ))». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo  28  maggio
          2010,  n.  85  (Attribuzione  a  comuni,  province,  citta'
          metropolitane  e  regioni  di  un  proprio  patrimonio,  in
          attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n.  42),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2010, n. 134,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Attribuzione e trasferimento dei beni 
              1.  Ferme  restando  le  funzioni  amministrative  gia'
          conferite agli enti territoriali  in  base  alla  normativa
          vigente,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per le riforme per il federalismo, con il  Ministro  per  i
          rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti
          per materia, adottati entro centottanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto legislativo: 
              a)  sono  trasferiti  alle  Regioni,  unitamente   alle
          relative pertinenze, le miniere di cui all'art. 5, comma 1,
          lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi  e
          di  gas  e  le  relative  pertinenze  nonche'  i  siti   di
          stoccaggio di gas naturale e le relative  pertinenze,  e  i
          beni del demanio marittimo di  cui  all'art.  5,  comma  1,
          lettera a) ed i beni del demanio idrico di cui all'art.  5,
          comma 1, lettera b), salvo quanto previsto dalla lettera b)
          del presente comma; 
              b)  sono  trasferiti  alle  Province,  unitamente  alle
          relative pertinenze, i  beni  del  demanio  idrico  di  cui
          all'art. 5, comma 1, lettera  b),  limitatamente  ai  laghi
          chiusi privi di emissari di superficie  che  insistono  sul
          territorio di una sola Provincia. 
              2. Una quota dei proventi  dei  canoni  ricavati  dalla
          utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi  della
          lettera a) del comma 1, tenendo  conto  dell'entita'  delle
          risorse  idriche  che  insistono   sul   territorio   della
          Provincia e delle funzioni amministrative esercitate  dalla
          medesima, e' destinata da ciascuna Regione  alle  Province,
          sulla base di una intesa  conclusa  fra  la  Regione  e  le
          singole Province sul cui territorio  insistono  i  medesimi
          beni del demanio idrico. Decorso  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto senza che sia  stata
          conclusa la predetta intesa, il Governo determina,  tenendo
          conto dei medesimi criteri,  la  quota  da  destinare  alle
          singole  Province,  attraverso   l'esercizio   del   potere
          sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
          131. 
              3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i  beni  sono
          individuati ai fini dell'attribuzione ad uno  o  piu'  enti
          appartenenti ad uno o piu' livelli di governo  territoriale
          mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno
          o piu' decreti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del  presente  decreto  legislativo,  previa  intesa
          sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi  dell'art.
          3 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo,
          con il Ministro per i rapporti con le  Regioni  e  con  gli
          altri Ministri competenti per  materia,  sulla  base  delle
          disposizioni di cui  agli  articoli  1  e  2  del  presente
          decreto legislativo.  I  beni  possono  essere  individuati
          singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono  corredati  da
          adeguati elementi informativi, anche  relativi  allo  stato
          giuridico, alla  consistenza,  al  valore  del  bene,  alle
          entrate corrispondenti e ai relativi costi  di  gestione  e
          acquistano efficacia dalla  data  della  pubblicazione  dei
          decreti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4. Sulla base dei decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri di cui al comma  3,  le  Regioni  e  gli  enti
          locali che  intendono  acquisire  i  beni  contenuti  negli
          elenchi di cui al comma  3  presentano,  entro  il  termine
          perentorio di sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale dei  citati  decreti,  un'apposita
          domanda  di  attribuzione  all'Agenzia  del   demanio.   Le
          specifiche finalita' e modalita' di utilizzazione del bene,
          la  relativa  tempistica   ed   economicita'   nonche'   la
          destinazione  del  bene  medesimo  sono  contenute  in  una
          relazione   allegata   alla   domanda,   sottoscritta   dal
          rappresentante legale  dell'ente.  Per  i  beni  che  negli
          elenchi di cui al comma 3 sono individuati  in  gruppi,  la
          domanda di attribuzione  deve  riferirsi  a  tutti  i  beni
          compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare  le
          finalita' e le modalita' prevalenti di utilizzazione. Sulla
          base delle richieste di assegnazione pervenute e' adottato,
          entro  i  successivi  sessanta  giorni,  su  proposta   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le  Regioni
          e gli enti locali interessati,  un  ulteriore  decreto  del
          Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   riguardante
          l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  e  che  costituisce
          titolo per la trascrizione e per la voltura  catastale  dei
          beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale. 
              5. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel
          rispetto  delle  finalita'  e  dei  tempi  indicati   nella
          relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il  potere
          sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
          131, ai fini di assicurare la  migliore  utilizzazione  del
          bene,  anche  attraverso  il  conferimento  al   patrimonio
          vincolato di cui al comma 6. 
              6.". 
              Si riporta l'art. 4 del citato decreto  legislativo  n.
          85 del 2010, come modificato dalla presente legge; 
              "Art. 4. Status dei beni 
              1.  I  beni,  trasferiti  con  tutte   le   pertinenze,
          accessori, oneri e pesi, salvo  quanto  previsto  dall'art.
          111 del codice di procedura civile, entrano a far parte del
          patrimonio disponibile dei Comuni,  delle  Province,  delle
          Citta' metropolitane e delle Regioni,  ad  eccezione  delle
          miniere di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  d),  che  non
          comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative
          pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas  naturale  e
          le relative pertinenze e di quelli appartenenti al  demanio
          marittimo, idrico e aeroportuale, che restano  assoggettati
          al  regime  stabilito  dal  codice  civile,  nonche'   alla
          disciplina di tutela e salvaguardia  dettata  dal  medesimo
          codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali
          e  statali  e  dalle  norme  comunitarie  di  settore,  con
          particolare riguardo a quelle di tutela della  concorrenza.
          Ove ne ricorrano i presupposti, il decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  di  attribuzione   di   beni
          demaniali diversi dalle miniere di cui all'art. 5, comma 1,
          lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi  e
          di  gas  e  le  relative  pertinenze  nonche'  i  siti   di
          stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze,  e  da
          quelli  appartenenti  al  demanio   marittimo,   idrico   e
          aeroportuale, puo' disporre motivatamente  il  mantenimento
          dei beni stessi nel demanio o l'inclusione  nel  patrimonio
          indisponibile.  Per   i   beni   trasferiti   che   restano
          assoggettati al regime dei  beni  demaniali  ai  sensi  del
          presente articolo, l'eventuale passaggio al  patrimonio  e'
          dichiarato  dall'amministrazione  dello  Stato   ai   sensi
          dell'art. 829, primo comma, del codice civile. Sui predetti
          beni non possono essere costituiti diritti di superficie. 
              2. Il trasferimento dei beni ha effetto dalla  data  di
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  dei  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'art.  3,
          commi 1 e 4, quarto  periodo.  Il  trasferimento  ha  luogo
          nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano,
          con contestuale immissione  di  ciascuna  Regione  ed  ente
          locale  nel  possesso  giuridico  e  subentro  in  tutti  i
          rapporti attivi e  passivi  relativi  ai  beni  trasferiti,
          fermi restando i  limiti  derivanti  dai  vincoli  storici,
          artistici e ambientali. 
              3. I beni trasferiti in attuazione del presente decreto
          che entrano a far  parte  del  patrimonio  disponibile  dei
          Comuni, delle Province, delle Citta' metropolitane e  delle
          Regioni possono essere alienati solo previa  valorizzazione
          attraverso le procedure per l'adozione delle varianti  allo
          strumento urbanistico,  e  a  seguito  di  attestazione  di
          congruita' rilasciata, entro il termine  di  trenta  giorni
          dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio
          o  dell'Agenzia  del  territorio,  secondo  le   rispettive
          competenze.".