Art. 40 Disposizioni transitorie e di raccordo 1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 967 del testo unico, alla copertura dei posti di funzione dirigenziali non generali si provvede, nel rispetto dotazioni organiche complessive dei dirigenti di livello non generale del Ministero della difesa determinate dall'articolo 965 del medesimo testo unico. 2. In via transitoria e sino al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale, nonche' alla definizione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento delle nuove strutture, il Segretario generale, i direttori generali e i direttori centrali si avvalgono della preesistente organizzazione. L'organizzazione e l'alimentazione delle nuove strutture saranno attuate con l'acquisizione delle unita' organizzative e del personale, operanti nelle articolazioni gia' competenti. 3. Il servizio comunque prestato dal personale militare e civile nel periodo transitorio e' ad ogni effetto equipollente a quello svolto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il personale militare eventualmente in soprannumero sara' progressivamente restituito alla componente operativa proporzionalmente alle assegnazioni di personale civile. 5. In caso di verificata indisponibilita' di dirigenti civili di seconda fascia presso le Direzioni generali, le Direzioni o i Reparti del Segretariato generale, ovvero presso gli Uffici centrali previsti dal presente decreto, i relativi incarichi possono essere conferiti, temporaneamente, per la durata massima di un anno, rinnovabile per una sola volta per il medesimo periodo, nel rispetto del numero massimo di dirigenti militari di livello non generale previsto dalla dotazione organica per l'Area tecnico-amministrativa, ad ufficiali di grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente delle Forze armate. Tali incarichi sono conferiti, con decreto ministeriale sottoposto alle procedure di controllo secondo le vigenti disposizioni.