Art. 40 
 
 
              Accordi tra universita' e ordini forensi 
 
  1.  I  consigli  dell'ordine  degli  avvocati   possono   stipulare
convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,
con le universita' per la disciplina dei rapporti reciproci. 
  2.  Il  CNF  e  la  Conferenza  dei  presidi  delle   facolta'   di
giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita
convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
piena collaborazione tra le facolta' di giurisprudenza e  gli  ordini
forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.