Art. 40 Modifica all'articolo 43 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo le parole «comunque denominati,», sono inserite le seguenti: «dai centri per l'impiego,».
Note all'art. 40: Si riporta l'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 198 del 2006, come modificato dal presente decreto: "Art. 43. Promozione delle azioni positive (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3) 1. Le azioni positive di cui all'articolo 42 possono essere promosse dal Comitato di cui all'articolo 8 e dalle consigliere e dai consiglieri di parita' di cui all'articolo 12, dai centri per la parita' e le pari opportunita' a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati dai centri per l'impiego, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".