Art. 40. 
 
 
                        (Disposizioni finali) 
 
  1. Il Consiglio nazionale dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)  e'
soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge  costituzionale,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, d'intesa con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  nomina,  con   proprio   decreto,   un   commissario
straordinario cui e' affidata la gestione provvisoria del  CNEL,  per
le attivita' relative al  patrimonio,  compreso  quello  immobiliare,
nonche' per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso
la Corte dei conti e  per  gli  altri  adempimenti  conseguenti  alla
soppressione.    All'atto    dell'insediamento    del     commissario
straordinario decadono dall'incarico gli organi del  CNEL  e  i  suoi
componenti  per  ogni  funzione  di  istituto,  compresa  quella   di
rappresentanza. 
  2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti
monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore  dei
gruppi politici presenti nei Consigli regionali. 
  3.  Tenuto  conto  di  quanto   disposto   dalla   presente   legge
costituzionale, entro la legislatura in corso  alla  data  della  sua
entrata  in  vigore,  la  Camera  dei  deputati  e  il  Senato  della
Repubblica   provvedono,   secondo   criteri    di    efficienza    e
razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle  amministrazioni
parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di  risorse
umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal  fine
e' istituito il ruolo unico dei dipendenti  del  Parlamento,  formato
dal personale di ruolo delle due Camere,  che  adottano  uno  statuto
unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e  coordinate
le disposizioni gia' vigenti nei rispettivi ordinamenti  e  stabilite
le  procedure  per  le  modificazioni  successive  da  approvare   in
conformita'  ai  principi  di  autonomia,  imparzialita'  e   accesso
esclusivo e diretto con  apposito  concorso.  Le  Camere  definiscono
altresi' di comune accordo le  norme  che  regolano  i  contratti  di
lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate  dei  membri  del
Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i
rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi. 
  4. Per gli enti di  area  vasta,  tenuto  conto  anche  delle  aree
montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali  relativi  agli
enti di area vasta definiti  con  legge  dello  Stato,  le  ulteriori
disposizioni  in  materia  sono  adottate  con  legge  regionale.  Il
mutamento  delle  circoscrizioni  delle   Citta'   metropolitane   e'
stabilito con legge  della  Repubblica,  su  iniziativa  dei  Comuni,
sentita la Regione. 
  5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59,  primo  comma,
della Costituzione, i  senatori  di  cui  al  medesimo  articolo  59,
secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della  presente  legge
costituzionale,  non  possono  eccedere,  in  ogni  caso,  il  numero
complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza  in  carica  dei
senatori a vita gia' nominati alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori
di diritto e a vita restano regolati  secondo  le  disposizioni  gia'
vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge
costituzionale. 
  6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome  Provinz
Bozen  sono  eletti  tenendo  conto  della  consistenza  dei   gruppi
linguistici  in  base  all'ultimo  censimento.  In  sede   di   prima
applicazione ogni consigliere puo' votare per due liste di candidati,
formate  ciascuna  da  consiglieri  e  da  sindaci   dei   rispettivi
territori.