Art. 40 
 
                Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti 
                     di piccolissime dimensioni 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 232 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 232-bis  (Rifiuti  di  prodotti  da  fumo).  -  1.  I  comuni
provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta
aggregazione  sociale  appositi  raccoglitori  per  la  raccolta  dei
mozziconi dei prodotti da fumo. 
  2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive
per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da
fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero  dell'ambiente
e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  attuano  campagne  di
informazione. 
  3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei  prodotti  da  fumo  sul
suolo, nelle acque e negli scarichi. 
  Art. 232-ter (Divieto  di  abbandono  di  rifiuti  di  piccolissime
dimensioni). - 1. Al fine di preservare il decoro urbano  dei  centri
abitati  e  per  limitare  gli  impatti  negativi   derivanti   dalla
dispersione incontrollata nell'ambiente di  rifiuti  di  piccolissime
dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di  carta  e  gomme  da
masticare, e' vietato l'abbandono di tali rifiuti  sul  suolo,  nelle
acque, nelle caditoie e negli scarichi»; 
    b) all'articolo 255, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui  all'articolo  232-ter  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  trenta  a
euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da
fumo di cui  all'articolo  232-bis,  la  sanzione  amministrativa  e'
aumentata fino al doppio»; 
    c) all'articolo 263, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti  dai  proventi  delle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate  ai  sensi  dell'articolo
255, comma 1-bis, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e  destinato  alle  attivita'  di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi
e' destinato ai comuni nel cui territorio  sono  state  accertate  le
relative violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma  1
dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da  parte
degli stessi comuni,  volte  a  sensibilizzare  i  consumatori  sulle
conseguenze  nocive  per  l'ambiente  derivanti  dall'abbandono   dei
mozziconi  dei  prodotti  da  fumo  e  dei  rifiuti  di  piccolissime
dimensioni di cui all'articolo  232-ter,  nonche'  alla  pulizia  del
sistema   fognario   urbano.   Con   provvedimento   del    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministero dell'interno e  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, sono  stabilite  le  modalita'
attuative del presente comma». 
 
          Note all'art. 40: 
              Si riporta il testo degli articoli 255 e 263 del citato
          d. lgs. n. 152 del 2006,  come  modificati  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 255 (Abbandono di  rifiuti).  -  1.  Fatto  salvo
          quanto  disposto  dall'art.  25,  comma  2,  chiunque,   in
          violazione delle disposizioni di  cui  agli  articoli  192,
          commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona  o
          deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali
          o sotterranee e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se  l'abbandono
          riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa  e'
          aumentata fino al doppio. 
              1-bis.  Chiunque  viola  il  divieto  di  cui  all'art.
          232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
          da  euro  trenta  a  euro  centocinquanta.  Se  l'abbandono
          riguarda i rifiuti di prodotti  da  fumo  di  cui  all'art.
          232-bis, la sanzione amministrativa e'  aumentata  fino  al
          doppio. 
              2.   Il   titolare   del   centro   di   raccolta,   il
          concessionario o il titolare della  succursale  della  casa
          costruttrice che viola le disposizioni di cui all'art. 231,
          comma  5,  e'  punito  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria    da    euro    duecentosessanta     a     euro
          millecinquecentocinquanta. 
              3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di
          cui all'art. 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui
          all'art. 187, comma 3, e' punito con la  pena  dell'arresto
          fino ad  un  anno.  Nella  sentenza  di  condanna  o  nella
          sentenza emessa  ai  sensi  dell'art.  444  del  codice  di
          procedura   penale,   il   beneficio   della    sospensione
          condizionale  della  pena  puo'  essere  subordinato   alla
          esecuzione  di  quanto  disposto  nella  ordinanza  di  cui
          all'art. 192, comma 3, ovvero all'adempimento  dell'obbligo
          di cui all'art. 187, comma 3." 
              "Art.  263  (Proventi  delle  sanzioni   amministrative
          pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni  amministrative
          pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della
          parte  quarta  del  presente  decreto  sono  devoluti  alle
          province e sono destinati all'esercizio delle  funzioni  di
          controllo in materia ambientale,  fatti  salvi  i  proventi
          delle sanzioni amministrative pecuniarie  di  cui  all'art.
          261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'art.  226,
          comma 1, che sono devoluti ai comuni. 
              2. Le  somme  derivanti  dai  proventi  delle  sanzioni
          amministrative irrogate ai  sensi  dell'art.  261-bis  sono
          versate all'entrata dei bilanci delle autorita'  competenti
          e sono  destinate  a  potenziare  le  ispezioni  ambientali
          straordinarie previste dal presente decreto, in particolare
          all'art.  29-decies,  comma   4,   nonche'   le   ispezioni
          finalizzate  a  verificare  il  rispetto   degli   obblighi
          ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione. 
              2-bis. Il  50  per  cento  delle  somme  derivanti  dai
          proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie  irrogate
          ai sensi dell'art. 255, comma 1-bis, e' versato all'entrata
          del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnato  ad  un
          apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e destinato alle attivita' di  cui  ai  commi  1  e  2
          dell'art. 232-bis. Il restante 50 per  cento  dei  suddetti
          proventi e' destinato ai comuni  nel  cui  territorio  sono
          state accertate le relative violazioni ed e' destinato alle
          attivita' di cui al comma 1 dell'art. 232-bis, ad  apposite
          campagne di informazione  da  parte  degli  stessi  comuni,
          volte a  sensibilizzare  i  consumatori  sulle  conseguenze
          nocive  per   l'ambiente   derivanti   dall'abbandono   dei
          mozziconi  dei  prodotti  da  fumo   e   dei   rifiuti   di
          piccolissime dimensioni di cui  all'art.  232-ter,  nonche'
          alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare, di concerto con il Ministero dell'interno  e  con
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente  disposizione,   sono   stabilite   le   modalita'
          attuative del presente comma."