Art. 40 
 
          Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, dopo  il
comma 4 e' inserito il seguente: 4-bis) All'articolo 1, comma 1,  del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  le  parole  da  «e  i
soggetti» fino a  «attivita'  istituzionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nonche' gli ulteriori soggetti di cui  all'articolo  2-bis
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  che  realizzano  opere
pubbliche». 
 
          Note all'art. 40: 
              Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 52. (Modifiche alla legislazione vigente) -  1.
          Alla legge  5  luglio  1982,  n.  441,  sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
                  a) all'articolo 1, primo comma: 
              1) al numero 2), dopo le parole:  «ai  Ministri,»  sono
          inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»; 
              2) al  numero  3),  dopo  le  parole:  «ai  consiglieri
          regionali» sono inserite  le  seguenti:  «e  ai  componenti
          della giunta regionale»; 
              3) al  numero  4),  dopo  le  parole:  «ai  consiglieri
          provinciali» sono inserite le seguenti:  «e  ai  componenti
          della giunta provinciale»; 
              4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri  di  comuni
          capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore  ai
          50.000  abitanti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «ai
          consiglieri di comuni capoluogo  di  provincia  ovvero  con
          popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»; 
                  b) all'articolo 2, secondo comma, le  parole:  «del
          coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli  stessi
          vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge
          non separato, nonche' dei figli  e  dei  parenti  entro  il
          secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono». 
              2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse. 
              3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo  2005,
          n. 82, e' sostituito dal seguente: 
                «Art.  54.  (Contenuto  dei  siti   delle   pubbliche
          amministrazioni). -   1.    I    siti    delle    pubbliche
          amministrazioni  contengono  i  dati  di  cui  al   decreto
          legislativo   recante   il   riordino   della    disciplina
          riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo  1,  comma
          35, della legge 6 novembre 2012, n. 190». 
              4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola:  «accesso»
          sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»; 
              b) all'articolo  87,  comma  2,  lettera  c),  dopo  la
          parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti:  «e  di
          violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»; 
              c)  all'articolo  116,  comma  1,   dopo   le   parole:
          «documenti amministrativi» sono inserite  le  seguenti:  «,
          nonche'  per  la  tutela  del  diritto  di  accesso  civico
          connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza»; 
              d)  all'articolo  116,  comma  4,   dopo   le   parole:
          «l'esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto,
          la pubblicazione»; 
                e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo
          la parola: «amministrativi» sono inserite le  seguenti:  «e
          violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa». 
              4-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
          29 dicembre 2011, n. 229, le parole da "e i soggetti"  fino
          a "attivita' istituzionale" sono sostituite dalle seguenti:
          "nonche' gli ulteriori soggetti di cui  all'articolo  2-bis
          del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.   33,   che
          realizzano opere pubbliche". 
              5.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, qualsiasi rinvio al  Programma  triennale  per  la
          trasparenza e  l'integrita'  di  cui  all'articolo  11  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  si  intende
          riferito all'articolo 10.». 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229: 
                «Art.  1.  (Ambito   di   applicazione)   -   1.   Le
          Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  i  soggetti
          destinatari di finanziamenti a carico  del  bilancio  dello
          Stato finalizzati alla realizzazione  di  opere  pubbliche,
          nell'ambito  della  propria  attivita'  istituzionale  sono
          tenute a: 
                a)  detenere  ed  alimentare  un  sistema  gestionale
          informatizzato  contenente  le  informazioni   anagrafiche,
          finanziarie,   fisiche   e   procedurali   relative    alla
          pianificazione e programmazione delle opere e dei  relativi
          interventi,  nonche'  all'affidamento  ed  allo  stato   di
          attuazione di tali opere ed  interventi,  a  partire  dallo
          stanziamento iscritto in bilancio fino ai  dati  dei  costi
          complessivi  effettivamente  sostenuti  in  relazione  allo
          stato di avanzamento delle opere; 
              b) detenere ed alimentare un sistema informatizzato  di
          registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a
          ciascuna transazione posta in essere per  la  realizzazione
          delle opere ed interventi, idoneo ad assicurare la relativa
          evidenza e tracciabilita'; 
              c) prevedere specifici vincoli,  anche  sulla  base  di
          quanto  specificato  nell'ambito   del   decreto   di   cui
          all'articolo  5,  per   assicurare   la   raccolta   e   la
          comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica
          e procedurale da parte delle stazioni  appaltanti  e  degli
          enti aggiudicatori, come previsto dal  presente  decreto  e
          dal  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.   163,   e
          successive    modificazioni,    ai    fini     dell'inoltro
          all'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture, subordinando l'erogazione  dei
          finanziamenti  pubblici  all'effettivo  adempimento   degli
          obblighi di comunicazione di cui al presente articolo; 
                d) garantire che, nell'ambito dei sistemi di  cui  al
          presente  articolo,  l'opera   sia   corredata,   ai   fini
          dell'ottenimento dei relativi finanziamenti  pubblici,  del
          Codice unico di progetto (CUP) che deve figurare gia' nella
          fase  di  presentazione   ed   in   tutte   le   successive
          transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010,  n.
          136. Il Codice  identificativo  di  gara  non  puo'  essere
          rilasciato dall'Autorita' per la  vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture  nei  confronti  di
          contratti  finalizzati  alla  realizzazione   di   progetti
          d'investimento pubblico  sprovvisti  del  Codice  unico  di
          progetto obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge
          16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.».