(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 40)
 
                               Art. 40 
 
          (Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza) 
 
 
  1. L'ordinanza e' succintamente  motivata.  Se  e'  pronunciata  in
udienza, e' inserita nel processo verbale; se  e'  pronunciata  fuori
dell'udienza, e' scritta in  calce  al  processo  verbale  oppure  in
foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice
o, quando questo e' collegiale, del presidente. 
 
 
  2. Il segretario comunica alle parti l'ordinanza pronunciata  fuori
dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.