Art. 40 Norme transitorie 1. I crediti d'imposta di cui al capo III, sezione II, della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all'emanazione dei relativi decreti attuativi, dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dell'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
Note all'art. 40: Per i riferimenti all'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, abrogato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 39. Per i riferimenti all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 39. Per i riferimenti all'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, abrogato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 39.