Art. 40 
 
 
(Rideterminazione  delle  sanzioni  per  le  province  e  le   citta'
                           metropolitane) 
 
  1. La sanzione di cui al comma 723,  lettera  a),  dell'articolo  1
della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  trova  applicazione  nei
confronti delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a
statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che non  hanno
rispettato il saldo non negativo tra le entrate  e  le  spese  finali
nell'anno  2016,  nella  misura  eventualmente   eccedente   l'avanzo
applicato al bilancio di previsione 2016 ai  sensi  dell'articolo  1,
commi 756, lettera b), e 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  gli  enti  locali  interessati  sono
tenuti ad inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto
nel  sito  http://pareggiobilancio.mef.gov.it  ,  entro  il   termine
perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione  attestante
l'ammontare dell'avanzo applicato al bilancio di previsione  2016  ai
sensi dell'articolo 1, commi 756, lettera b), e 758, della  legge  28
dicembre 2015, n. 208. La certificazione di cui al periodo precedente
e'  firmata  digitalmente,  ai  sensi  dell'articolo  24  del  codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005,  n.  82,  dal  Presidente  della  Provincia   o   dal   Sindaco
metropolitano, dal responsabile finanziario dell'ente  e  dall'organo
di revisione economico-finanziaria.