Art. 41
             Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN
   (Art. 46 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 3
    del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato prima
  dall'art. 44, comma 3 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art. 55
del d.lgs n.300 del 1999; Art. 44, comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998)

  1.  Le  pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo
nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure
di  contrattazione  collettiva  nazionale  attraverso le loro istanze
associative  o  rappresentative,  le  quali  danno  vita a tal fine a
comitati di settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente
le  proprie  modalita'  di  funzionamento e di deliberazione. In ogni
caso,  le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di
parere   sull'ipotesi  di  accordo  nell'ambito  della  procedura  di
contrattazione  collettiva  di  cui  all'articolo  47, si considerano
definitive   e   non  richiedono  ratifica  da  parte  delle  istanze
associative  o  rappresentative  delle  pubbliche amministrazioni del
comparto.
  2.  Per  le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello
Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei
ministri  tramite  il  Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica  nonche',  per  il  sistema  scolastico, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione.
  3.  Per  le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore
per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito:
a) nell'ambito  della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le
   amministrazioni  regionali  e  per le amministrazioni del Servizio
   sanitario  nazionale,  e  dell'Associazione  nazionale  dei comuni
   d'Italia  -  ANCI  e  dell'Unione  delle province d'Italia - UPI e
   dell'Unioncamere,    per    gli    enti   locali   rispettivamente
   rappresentati;
b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le universita';
c) nell'ambito  delle  istanze  rappresentative promosse, ai fini del
   presente  articolo,  dai  presidenti  degli  enti, d'intesa con il
   Presidente  del  Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la
   funzione  pubblica,  rispettivamente  per  gli  enti  pubblici non
   economici e per gli enti di ricerca.
  4.  Un  rappresentante  del  Governo,  designato dal Ministro della
sanita',  partecipa  al  comitato  di  settore  per  il  compatto  di
contrattazione   collettiva   delle   amministrazioni   del  Servizio
sanitario nazionale.
  5. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di
appositi protocolli.
  6. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i
comparti  o  le  aree di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano
istituti   comuni   a   piu'   comparti   o   a  tutte  le  pubbliche
amministrazioni,  le  funzioni  di  indirizzo  e  le altre competenze
inerenti  alla  contrattazione  collettiva  sono  esercitate in forma
collegiale,  tramite  un  apposito  organismo  di  coordinamento  dei
comitati  di  settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il
Governo,  tramite  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  che lo
presiede.
  7.  L'ARAN  assume,  nell'ambito  degli  indirizzi  deliberati  dai
comitati  di  settore,  iniziative  per  il coordinamento delle parti
datoriali,  anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove
possibile,  anche  con  la contestualita' delle procedure del rinnovo
dei  contratti,  soluzioni  omogenee  in  settori  operativi simili o
contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.