Art. 41 
                    (Richieste di autorizzazione) 
 
   1.  Il  titolare  del  trattamento  che  rientra  nell'ambito   di
applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai  sensi  dell'articolo
40  non  e'  tenuto  a  presentare  al  Garante  una   richiesta   di
autorizzazione se il trattamento che intende effettuare  e'  conforme
alle relative prescrizioni. 
   2. Se una richiesta  di  autorizzazione  riguarda  un  trattamento
autorizzato ai sensi dell'articolo  40  il  Garante  puo'  provvedere
comunque sulla richiesta se le specifiche modalita'  del  trattamento
lo giustificano. 
   3.  L'eventuale   richiesta   di   autorizzazione   e'   formulata
utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso  disponibile
dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando
le modalita' di sottoscrizione e  conferma  del  ricevimento  di  cui
all'articolo 38, comma 2. La medesima  richiesta  e  l'autorizzazione
possono  essere  trasmesse   anche   mediante   telefax   o   lettera
raccomandata. 
   4.  Se  il  richiedente  e'  invitato  dal   Garante   a   fornire
informazioni o ad esibire documenti,  il  termine  di  quarantacinque
giorni di cui  all'articolo  26,  comma  2,  decorre  dalla  data  di
scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto. 
   5.  In  presenza  di  particolari  circostanze,  il  Garante  puo'
rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.