Art. 41
                Procedimento e fascicolo informatico

  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   gestiscono  i  procedimenti
amministrativi  utilizzando  le  tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
  2.  La  pubblica  amministrazione  titolare  del  procedimento puo'
raccogliere  in  un  fascicolo  informatico gli atti, i documenti e i
dati  del  procedimento  medesimo da chiunque formati; all'atto della
comunicazione  dell'avvio  del  procedimento ai sensi dell'articolo 8
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, comunica agli interessati le
modalita'   per  esercitare  in  via  telematica  i  diritti  di  cui
all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3.  Ai  sensi  degli  articoli  da  14 a 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la  conferenza  dei  servizi  e' convocata e svolta avvalendosi degli
strumenti  informatici  disponibili,  secondo  i tempi e le modalita'
stabiliti dalle amministrazioni medesime.
 
          Note all'art. 41:
              - Si   riporta  il  testo  degli  articoli 8,  10,  14,
          14-bis-ter-quater e quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
          241  (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
          e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.):
              "Art.  8  (Modalita' e contenuti della comunicazione di
          avvio  del procedimento). - 1. L'Amministrazione provvede a
          dare   notizia   dell'avvio   del   procedimento   mediante
          comunicazione personale.
              2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
                a) l'amministrazione competente;
                b) l'oggetto del procedimento promosso;
                c) l'ufficio    e   la   persona   responsabile   del
          procedimento;
                c-bis)  la  data  entro  la  quale, secondo i termini
          previsti  dall'art.  2,  commi  2  o 3, deve concludersi il
          procedimento  e  i  rimedi  esperibili  in  caso di inerzia
          dell'Amministrazione;
                c-ter)  nei  procedimenti  ad iniziativa di parte, la
          data di presentazione della relativa istanza;
                d) l'ufficio  in  cui  si puo' prendere visione degli
          atti.
              3.   Qualora   per   il   numero   dei  destinatari  la
          comunicazione   personale   non  sia  possibile  o  risulti
          particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a
          rendere  noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
          di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite
          dall'amministrazione medesima.
              4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
          puo'   essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel  cui
          interesse la comunicazione e' prevista.".
              "Art.  10 (Diritti dei partecipanti al procedimento). -
          1.  I  soggetti  di  cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai
          sensi dell'art. 9 hanno diritto:
                a) di  prendere  visione degli atti del procedimento,
          salvo quanto previsto dall'art. 24;
                b) di  presentare  memorie  scritte  e documenti, che
          l'amministrazione   ha  l'obbligo  di  valutare  ove  siano
          pertinenti all'oggetto del procedimento.".
              "Art.  14  (Conferenza  di  servizi).  - 1. Qualora sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici   coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
          l'amministrazione   procedente   indice   di   regola   una
          conferenza di servizi.
              2.  La  Conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche  e  non li ottenga, entro trenta
          giorni   dalla  ricezione,  da  parte  dell'amministrazione
          competente,  della  relativa  richiesta. La Conferenza puo'
          essere  altresi'  indetta  quando  nello  stesso termine e'
          intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu' amministrazioni
          interpellate.
              3. La Conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.   L'indizione   della  conferenza  puo'  essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la Conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente  ovvero,  con  il  consenso di quest'ultimo, dal
          concessionario  entro  quindici  giorni  fatto salva quanto
          previsto dalla leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad  istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso al
          concedente il diritto di voto.
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la  conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
          degli  strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
          le modalita' stabiliti dalle medesime Amministrazioni.".
              "Art.  14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
          La Conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
          di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
          beni  e  servizi,  su  motivata richiesta dell'interessato,
          documentata,  in assenza di un progetto preliminare, da uno
          studio  di  fattibilita',  prima della presentazione di una
          istanza  o di un progetto definitivo, al fine di verificare
          quali   siano   le   condizioni  per  ottenere,  alla  loro
          presentazione,  i  necessari atti di consenso. In tale caso
          la  Conferenza  si pronuncia entro trenta giorni dalla data
          della  richiesta  e  i  relativi  costi  sono  a carico del
          richiedente.
              2.  Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
          e  di  interesse  pubblico,  la  Conferenza  di  servizi si
          esprime  sul progetto preliminare al fine di indicare quali
          siano  le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
          le  intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
          licenze,  i  nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
          richiesti   dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,  le
          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica  incolumita',  si pronunciano, per quanto riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali  prescelte.  Qualora  non  emergano, sulla base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi  della  realizzazione  del progetto, le suddette
          amministrazioni  indicano,  entro quarantacinque giorni, le
          condizioni  e  gli elementi necessari per ottenere, in sede
          di  presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti di
          consenso.
              3.  Nel caso in cui sia richiesta VIA, la Conferenza di
          servizi  si  esprime  entro trenta giorni dalla conclusione
          della  fase  preliminare di definizione dei contenuti dello
          studio  d'impatto  ambientale,  secondo  quanto previsto in
          materia  di  VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta  di  cui  al  comma 1, la
          Conferenza   di   servizi   si  esprime  comunque  entro  i
          successivi  trenta  giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per  la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
          ambientale.  In tale fase, che costituisce parte integrante
          della  procedura  di  VIA, la suddetta autorita' esamina le
          principali  alternative,  compresa  l'alternativa  zero, e,
          sulla   base  della  documentazione  disponibile,  verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche  con  riferimento  alla  localizzazione  prevista dal
          progetto  e,  qualora  tali elementi non sussistano, indica
          nell'ambito  della  conferenza di servizi le condizioni per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso.
              3-bis.  Il  dissenso  espresso  in  sede  di conferenza
          preliminare  da  una  Amministrazione  preposta alla tutela
          ambientale,   paesaggistico-territoriale,   del  patrimonio
          storico-artistico,    della   salute   o   della   pubblica
          incolumita',  con riferimento alle opere interregionali, e'
          sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
          3.
              4.  Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la Conferenza di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e  le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono essere
          motivatamente  modificate  o  integrate solo in presenza di
          significativi  elementi  emersi  nelle  fasi successive del
          procedimento,   anche  a  seguito  delle  osservazioni  dei
          privati sul progetto definitivo.
              5.  Nel  caso  di cui al comma 2, il responsabile unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di Conferenza
          di   servizi   sul   progetto  preliminare,  e  convoca  la
          conferenza  tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo giorno
          successivi   alla  trasmissione.  In  caso  di  affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'Amministrazione  aggiudicatrice  convoca la Conferenza di
          servizi  sulla  base del solo progetto preliminare, secondo
          quanto  previsto  dalla  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive modificazioni.".
              "Art. 14-ter (Lavori della Conferenza di servizi). - 1.
          La  prima riunione della Conferenza di servizi e' convocata
          entro  quindici  giorni  ovvero,  in  caso  di  particolare
          complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta giorni dalla
          data di indizione.
              1.  La  Conferenza  di servizi assume le determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti.
              2.   La   convocazione   della   prima  riunione  della
          conferenza  di  servizi deve pervenire alle amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque   giorni,   le   amministrazioni  convocate  possono
          richiedere,    qualora   impossibilitate   a   partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
              3.  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione  dell'istanza  o  del  progetto  definitivo ai
          sensi   dell'art.   14-bis,   le   amministrazioni  che  vi
          partecipano  determinano  il  termine  per l'adozione della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare  i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente  provvede  ai  sensi  dei  commi  6-bis  e 9 del
          presente articolo.
              4.  Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la Conferenza
          di  servizi  si  esprime dopo aver acquisito la valutazione
          medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
          un  massimo  di novanta giorni, fino all'acquisizione della
          pronuncia  sulla  compatibilita'  ambientale. Se la VIA non
          interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
          provvedimento,  l'amministrazione  competente si esprime in
          sede  di  conferenza  di  servizi, la quale si conclude nei
          trenta  giorni  successivi al termine predetto. Tuttavia, a
          richiesta  della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
          Conferenza  di  servizi, il termine di trenta giorni di cui
          al  precedente  periodo e' prorogato di altri trenta giorni
          nel  caso  che si appalesi la necessita' di approfondimenti
          istruttori.
              5.  Nei  procedimenti  relativamente  ai quali sia gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di  cui  al  comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
          cui  agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
          alle   sole  amministrazioni  preposte  alla  tutela  della
          salute,  del  patrimonio storico-artistico e della pubblica
          incolumita'.
              6.   Ogni   amministrazione  convocata  partecipa  alla
          conferenza  di  servizi  attraverso un unico rappresentante
          legittimato,  dall'organo  competente, ad esprimere in modo
          vincolante  la  volonta'  dell'amministrazione  su tutte le
          decisioni di competenza della stessa.
              6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso    scaduto   il   termine   di   cui   al   comma   3,
          l'amministrazione   procedente   adotta  la  determinazione
          motivata  di  conclusione  del  procedimento,  valutate  le
          specifiche  risultanze  della  conferenza  e  tenendo conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione   il   cui  rappresentante  non  abbia
          espresso  definitivamente  la volonta' dell'amministrazione
          rappresentata.
              8.  In  sede  di  conferenza  di servizi possono essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai  progettisti  chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
          questi  ultimi  non  sono  forniti  in  detta sede, entro i
          successivi   trenta   giorni,   si  procede  all'esame  del
          provvedimento.
              9.    Il    provvedimento    finaie'    conforme   alla
          determinazione   conclusiva   di   cui   al   comma   6-bis
          sostituisce,  a  tutti  gli  effetti,  ogni autorizzazione,
          concessione,   nulla   osta  o  atto  di  assenso  comunque
          denominato     di    competenza    delle    amministrazioni
          partecipanti,   o   comunque   invitate  a  partecipare  ma
          risultate assenti, alla predetta conferenza.
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte  a  VIA  e'  pubblicato,  a cura del proponente,
          unitamente  all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale  e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i    termini    per    eventuali   impugnazioni   in   sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.".
              "Art.  14-quater  (Effetti  del dissenso espresso nella
          Conferenza  di  servizi).  -  1.  Il dissenso di uno o piu'
          rappresentanti    delle    amministrazioni,    regolarmente
          convocate   alla   Conferenza   di   servizi,   a  pena  di
          inammissibilita',  deve essere manifestato nella Conferenza
          di  servizi,  deve  essere  congruamente motivato, non puo'
          riferirsi   a  questioni  connesse  che  non  costituiscono
          oggetto   della   conferenza  medesima  e  deve  recare  le
          specifiche    indicazioni   delle   modifiche   progettuali
          necessarie ai fini dell'assenso.
              2.
              3.   Se   il   motivato   dissenso   e'   espresso   da
          un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica    incolumita',    la    decisione    e'   rimessa
          dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni:
                a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
          amministrazioni statali;
                b)  alla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni",
          in  caso  di  dissenso tra un'amministrazione statale e una
          regionale o tra piu' amministrazioni regionali;
                c)  alla  Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, in caso di
          dissenso  tra  un'amministrazione  statale o regionale e un
          ente   locale   o  tra  piu'  enti  locali.  Verificata  la
          completezza    della   documentazione   inviata   ai   fini
          istruttori,  la  decisione  e' assunta entro trenta giorni,
          salvo  che  il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
          Conferenza  Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata,
          valutata   la   complessita'  dell'istruttoria,  decida  di
          prorogare   tale  termine  per  un  ulteriore  periodo  non
          superiore a sessanta giorni.
              3-bis.  Se  il  motivato  dissenso  e'  espresso da una
          regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
          propria   competenza,   la  determinazione  sostitutiva  e'
          rimessa   dall'Amministrazione   procedente,   entro  dieci
          giorni:
                a)  alla  Conferenza  Stato-regioni,  se  il dissenso
          verte  tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
          amministrazioni regionali;
                b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra
          una   regione  o  provincia  autonoma  e  un  ente  locale.
          Verificata  la  completezza della documentazione inviata ai
          fini  istruttori,  la  decisione  e'  assunta  entro trenta
          giorni,   salvo   che   il   Presidente   della  Conferenza
          Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata, valutata la
          complessita'  dell'istruttoria,  decida  di  prorogare tale
          termine  per  un ulteriore periodo non superiore a sessanta
          giorni.
              3-ter.  Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
          Conferenza  Stato-regioni  o  la  Conferenza  unificata non
          provvede,  la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
          affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
          assume  la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
          giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
          competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
          dell'art.  118  della  Costituzione, alla competente Giunta
          regionale  ovvero  alle  competenti  Giunte  delle province
          autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  che  assumono  la
          determinazione  sostitutiva  nei  successivi trenta giorni;
          qualora  la  Giunta regionale non provveda entro il termine
          predetto,   la   decisione  e'  rimessa  al  Consiglio  dei
          Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
          delle regioni interessate.
              3-quater.  In  caso  di  dissenso  tra  amministrazioni
          regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
          in  cui  le  regioni  interessate  abbiano  ratificato, con
          propria  legge,  intese per la composizione del dissenso ai
          sensi  dell'art.  117,  ottavo  comma,  della Costituzione,
          anche   attraverso   l'individuazione   di   organi  comuni
          competenti  in  via  generale ad assumere la determinazione
          sostitutiva in caso di dissenso.
              3-quinquies.   Restano   ferme  le  attribuzioni  e  le
          prerogative  riconosciute alle regioni a statuto speciale e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
              4. [abrogato].
              5.  Nell'ipotesi  in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
          5,  comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   introdotta   dall'art.  12,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303.".
              "Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
          finanza  di  progetto). - 1. Nelle ipotesi di Conferenza di
          servizi    finalizzata    all'approvazione   del   progetto
          definitivo  in relazione alla quale trovino applicazione le
          procedure  di  cui  agli art. 37-bis e seguenti della legge
          11 febbraio  1994,  n. 109, sono convocati alla conferenza,
          senza  diritto  di  voto, anche i soggetti aggiudicatari di
          concessione  individuati  all'esito  della procedura di cui
          all'art.  37-quater  della legge n. 109 del 1994, ovvero le
          societa'  di  progetto  di  cui all'art. 37-quinquies della
          medesima legge.".