Art. 41.
Presentazione della domanda nella procedura di mutuo riconoscimento e
                     nella procedura decentrata

  1. Quando, ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2001/83/CE, il
richiedente  presenta una domanda basata su un identico dossier anche
in  altri  Stati  membri  della  Comunita'  europea, il dossier della
domanda   comprende  le  informazioni  e  i  documenti  di  cui  agli
articoli 8,  10,  11,  12,  13  e  14  del  presente decreto, nonche'
l'elenco degli Stati membri ai quali e' stata presentata la domanda.