Art. 41. Presentazione della domanda nella procedura di mutuo riconoscimento e nella procedura decentrata 1. Quando, ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2001/83/CE, il richiedente presenta una domanda basata su un identico dossier anche in altri Stati membri della Comunita' europea, il dossier della domanda comprende le informazioni e i documenti di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto, nonche' l'elenco degli Stati membri ai quali e' stata presentata la domanda.