Art. 41 Modifica dell'articolo 57 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 57 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 41: Il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 57 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive recepite con il presente decreto, e' data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 13dellalegge 4 febbraio 2005, n. 11. 2. (abrogato). 3. Dei decreti adottati a norma dei commi 1 e 2 e' data tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.".