Art. 41 
 
Razionalizzazione  dell'organizzazione  dell'ICE  -  Agenzia  per  la
  promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione  delle  imprese
  italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero 
 
  1. Al fine di razionalizzare e rilanciare gli interventi  a  favore
dello  sviluppo  economico  e  della   internazionalizzazione   delle
imprese, all'articolo 14, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
come modificato dall'articolo  22,  comma  6,  del  decreto-legge  22
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo del comma 18-bis sono apportate le seguenti
modifiche: 
  1) le parole: «copresieduta dai  Ministri  degli  affari  esteri  e
dello   sviluppo   economico»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«copresieduta dal Ministro degli affari esteri,  dal  Ministro  dello
sviluppo economico e, per  le  materie  di  propria  competenza,  dal
Ministro con delega al turismo»; 
  2) dopo le parole: «o da  persona  dallo  stesso  designata,»  sono
inserite le  seguenti:  «  dal  Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata,»; 
  3)  le  parole:  «presidente  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «presidente   della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome»; 
  4) dopo le parole: «di R.E.T.E. Imprese Italia»  sono  inserite  le
seguenti: «, di Alleanza delle Cooperative italiane»; 
  b) al primo periodo del comma 24 la  parola:  «300»  e'  sostituita
dalla seguente: «450»; 
  c) al primo periodo del comma 26, la parola:  «300»  e'  sostituita
dalla seguente: «450»; 
  d) al comma  26-bis  dopo  le  parole:  «Ministero  dello  sviluppo
economico.» sono aggiunte, in fine,  le  seguenti:  «Con  i  medesimi
decreti si  provvede  a  rideterminare  le  dotazioni  organiche  del
Ministero dello sviluppo  economico  in  misura  corrispondente  alle
unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
  2. All'articolo 22, comma 8, primo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  le  parole:  «di  cui  al   comma   26-bis
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come  inserito
dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «designato dal
Ministro dello sviluppo economico,». 
  3. Al fine di razionalizzarne la struttura organizzativa, l'ENIT  -
Agenzia nazionale per il turismo opera all'estero  nell'ambito  delle
Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita'  stabilite  con
apposita convenzione stipulata tra l'ENIT, il Ministero degli  affari
esteri e l'Amministrazione vigilante su ENIT. Il personale  dell'ENIT
all'estero, individuato nel  limite  di  un  contingente  massimo  di
cinquanta  unita'  definito  in  dotazione  organica,   puo'   essere
accreditato, previo nulla osta del  Ministero  degli  affari  esteri,
secondo le  procedure  previste  dall'articolo  31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  in  conformita'
alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e
tenendo   conto   delle   consuetudini   esistenti   nei   Paesi   di
accreditamento.   Il   funzionario   responsabile   dell'ufficio   e'
accreditato presso le  autorita'  locali  in  lista  diplomatica.  Il
restante  personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'ENIT all'estero  opera  nel
quadro delle funzioni di direzione,  vigilanza  e  coordinamento  dei
Capi missione, secondo le linee guida e gli indirizzi  strategici  in
materia   di   promo-commercializzazione    dell'offerta    turistica
all'estero definite dalla cabina di regia  di  cui  all'articolo  14,
comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111,   inserito
dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  4. A decorrere dal primo rinnovo del consiglio  di  amministrazione
dell'ENIT - Agenzia nazionale per  il  turismo,  uno  dei  membri  e'
designato dal Ministro degli affari esteri. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e si fara'  fronte
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.