(Convenzione-art. 41)
  Articolo 41 - Funzioni del Comitato delle Parti 
 
  1.  Il  Comitato  delle  Parti  e'  incaricato  di  vigilare  sulla
attuazione della presente Convenzione.  Le  norme  di  procedura  del
Comitato delle Parti determinano  le  modalita'  della  procedura  di
valutazione sull'attuazione della presente Convenzione. 
  2. Il Comitato delle Parti e' incaricato di favorire  la  raccolta,
l'analisi e  lo  scambio  di  informazioni,  di  esperienze  e  buone
pratiche fra gli Stati alfine di  potenziare  la  loro  capacita'  di
prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali  relativi
ai minori. 
  3.  Il  Comitato  delle  Parti  e'  altresi'  incaricato,   laddove
opportuno di: 
    a. favorire l'utilizzo effettivo e  l'attuazione  della  presente
Convenzione, inclusa l'individuazione di ogni  problema  in  materia,
cosi' come gli effetti di qualsivoglia dichiarazione o riserva  fatta
in conformita' della presente Convenzione; 
    b. esprimere pareri su ogni questione  relativa  all'applicazione
della presente Convenzione e favorire lo scambio  di  informazioni  e
favorire lo scambio sugli  sviluppi  giuridici,  politici  o  tecnici
significativi. 
  4. Il Comitato delle Parti, nell'esercizio delle  proprie  funzioni
derivanti dal presente articolo, e' assistito  dal  Segretariato  del
Consiglio d'Europa. 
  5. Il Comitato  Europeo  per  i  problemi  del  Crimine  (CDPC)  e'
periodicamente tenuto al corrente delle attivita' previste dai 1, 2 e
3 del presente articolo.