Articolo 41 - Funzioni del Comitato delle Parti 1. Il Comitato delle Parti e' incaricato di vigilare sulla attuazione della presente Convenzione. Le norme di procedura del Comitato delle Parti determinano le modalita' della procedura di valutazione sull'attuazione della presente Convenzione. 2. Il Comitato delle Parti e' incaricato di favorire la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, di esperienze e buone pratiche fra gli Stati alfine di potenziare la loro capacita' di prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai minori. 3. Il Comitato delle Parti e' altresi' incaricato, laddove opportuno di: a. favorire l'utilizzo effettivo e l'attuazione della presente Convenzione, inclusa l'individuazione di ogni problema in materia, cosi' come gli effetti di qualsivoglia dichiarazione o riserva fatta in conformita' della presente Convenzione; b. esprimere pareri su ogni questione relativa all'applicazione della presente Convenzione e favorire lo scambio di informazioni e favorire lo scambio sugli sviluppi giuridici, politici o tecnici significativi. 4. Il Comitato delle Parti, nell'esercizio delle proprie funzioni derivanti dal presente articolo, e' assistito dal Segretariato del Consiglio d'Europa. 5. Il Comitato Europeo per i problemi del Crimine (CDPC) e' periodicamente tenuto al corrente delle attivita' previste dai 1, 2 e 3 del presente articolo.