Articolo 41. Accordi aventi lo scopo di modificare dei trattati multilaterali soltanto nei rapporti fra alcune delle parti 1. Due o piu' parti di un trattato multilaterale possono concludere un accordo avente lo scopo di modificare il trattato soltanto nei loro reciproci rapporti: a) se la possibilita' di una tale modifica e' prevista dal trattato; o b) se la modifica in questione non e' vietata dal trattato, a condizione che essa: i) non pregiudichi in alcun modo per le altre parti il godimento dei diritti derivanti dal trattato ne' l'adempimento dei loro obblighi; e ii) non verta su di una disposizione dalla quale non si possa derogare senza che vi sia una incompatibilita' con effettiva realizzazione dell'oggetto e dello scopo del trattato. 2. A meno che, nel caso previsto dal comma a) del paragrafo 1, il trattato non preveda altrimenti, le parti in questione devono notificare alle altre parti la loro intenzione di concludere l'accordo e le modifiche che quest'ultimo reca al trattato.