(Regolamento di polizia mortuaria- art. 41)
                              Art. 41. 
  1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono  annotare
in apposito registro  le  generalita'  dei  deceduti,  messi  a  loro
disposizione a norma dell'art. 40,  indicando  specificatamente,  per
ciascuno di essi, lo  scheletro,  le  parti  ed  organi  che  vengono
eventualmente  prelevati   per   essere   conservati   a   scopo   di
dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che  nei
musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso  altri  istituti
universitari ed ospedalieri che ne facciano  richiesta  scritta  agli
istituti anatomici. 
  2. Il prelevamento e  la  conservazione  di  cadaveri  e  di  pezzi
anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta  in
volta autorizzati dall'autorita' sanitaria  locale  sempreche'  nulla
osti da parte degli aventi titolo. 
  3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi,  ai  quali
puo' essere concessa la facolta' di  avere  a  disposizione  i  pezzi
anatomici per un tempo determinato.