Art. 41. 
Competenze del Ministro per gli affari  sociali  e  costituzione  del
          Comitato nazionale per le politiche dell'handicap 
  1. Il Ministro per gli affari sociali  coordina  l'attivita'  delle
Amministrazioni dello Stato competenti  a  realizzare  gli  obiettivi
della presente legge ed ha compiti  di  promozione  di  politiche  di
sostegno per le persone handicappate e  di  verifica  dell'attuazione
della legislazione vigente in materia. 
  2.  I  disegni  di  legge  del  Governo   contenenti   disposizioni
concernenti la condizione delle persone handicappate sono  presentati
previo concerto con il Ministro per gli affari sociali.  Il  concerto
con il  Ministro  per  gli  affari  sociali  e'  obbligatorio  per  i
regolamenti e per gli atti di carattere generale adotti in materia. 
  3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al  comma  1,  e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap. 
  4. Il Comitato e' composto dal Ministro per gli affari sociali, che
lo presiede, dai Ministri dell'interno, del  tesoro,  della  pubblica
istruzione, della sanita', del lavoro  e  della  previdenza  sociale,
nonche' dai Ministri  per  le  riforme  istituzionali  e  gli  affari
regionali e per il coordinamento delle  politiche  comunitarie.  Alle
riunioni del Comitato possono essere  chiamati  a  partecipare  altri
Ministri in relazione agli argomenti da trattare. 
  5. Il Comitato e' convocato almeno tre volte  l'anno,  di  cui  una
prima della presentazione al Consiglio dei ministri  del  disegno  di
legge finanziaria. 
  6. Il Comitato si avvale di: 
    a) tre assessori scelti  tra  gli  assessori  regionali  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano designati  dalla  Conferenza
dei presidenti delle regioni e  delle  provincie  autonome  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 4/8; 
    b)   tre   rappresentanti    degli    enti    locali    designati
dall'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani   (ANCI)   e   un
rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie
locali; 
    c) cinque  esperti  scelti  fra  i  membri  degli  enti  e  delle
associazioni in possesso dei requisiti di cui agli  articoli  1  e  2
della legge 19 novembre 1987,  n.  476,  che  svolgano  attivita'  di
promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie; 
    d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. 
  7.  Il  Comitato  si   avvale   dei   sistemi   informativi   delle
Amministrazioni in esso rappresentate. 
  8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile  di  ogni
anno, presenta una relazione al Parlamento  sui  dati  relativi  allo
stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonche'
sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal  fine  le  Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le provincie
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono,  entro
il 28 febbraio di ciascun anno, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri tutti i dati relativi agli  interventi  di  loro  competenza
disciplinati dalla presente legge. Nel  primo  anno  di  applicazione
della presente legge la relazione e' presentata entro il 30 ottobre. 
  9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, e' coadiuvato da
una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno
dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanita', del lavoro  e  della  previdenza  sociale,
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,  nonche'
da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri  di
cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento
per gli affari  regionali,  uno  del  Dipartimento  per  la  funzione
pubblica. La commissione e' presieduta dal responsabile  dell'Ufficio
per le problematiche della famiglia, della terza eta', dei disabili e
degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.