Art. 41 
              Progetti particolareggiati di costruzione 
  1. Il titolare della autorizzazione o del  nulla  osta  di  cui  ai
precedenti   articoli   deve   trasmettere   all'ANPA   i    progetti
particolareggiati di quelle parti costitutive dell'impianto che sulla
base della documentazione di  cui  agli  articoli  36  e  37  l'ANPA,
sentita la Commissione  tecnica,  ritiene  rilevanti  ai  fini  della
sicurezza nucleare e della protezione sanitaria. I progetti  relativi
a dette parti, completati da relazioni che ne illustrano o dimostrano
la rispondenza ai fini della sicurezza nucleare  e  della  protezione
sanitaria, devono essere approvati dall'ANPA sentita  la  Commissione
tecnica, prima della costruzione e messa in opera. 
  2. L'esecuzione dei progetti relativi allo smaltimento dei  rifiuti
radioattivi non puo' essere approvata  dall'ANPA  nei  casi  previsti
dall'articolo 37 del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea
della energia atomica se  non  ad  avvenuta  comunicazione  da  parte
dell'Agenzia stessa alla Commissione  della  predetta  Comunita'  dei
dati generali del progetto in questione. 
  3. La costruzione  viene  effettuata  sotto  il  controllo  tecnico
dell'ANPA che vigila sulla rispondenza della costruzione ai  progetti
approvati dall'ANPA stessa. 
 
          Nota all'art. 41: 
           -  L'art.  37  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
          Europea dell'Energia Atomica e' cosi' formulato: 
          "Art. 37.- Ciascuno Stato membro e' tenuto a  fornire  alla
          Commissione i dati generali di qualsiasi progetto  relativo
          allo smaltimento di residui  radioattivi,  sotto  qualsiasi
          forma, per consentire di determinare se la realizzazione di
          tale   progetto   sia   suscettibile   di   provocare   una
          contaminazione radioattiva delle acque, del suolo  o  dello
          spazio aereo di un altro Stato membro. 
          La Commissione, previa consultazione del gruppo di  esperti
          previsto dall'articolo 31, esprime il suo parere  entro  un
          termine di sei mesi".