Art. 41
                  (Attrezzature igienico-sanitarie)
1.  Alle attrezzature igienico sanitarie si applicano le disposizioni
   degli articoli 37, 39  e  40  del  decreto  del  Presidente  della
   Repubblica  n.  303 del 1956, come sostituiti dall'articolo 33 del
   decreto legislativo n. 626 del 1994.
2. Ad ogni lavoratore deve essere consentita la possibilita'  di  far
   asciugare i propri indumenti da lavoro.
3.  Ferme  restando le disposizioni dell'articolo 669 del decreto del
   Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, per i posti di lavoro
   ubicati in sotterraneo, i locali per i gabinetti e i lavabi di cui
   all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303
   del 1956, come sostituito dall'articolo 33, comma 12, del  decreto
   legislativo n. 626 del 1994, possono essere ubicati in superficie.