Art. 41 (Attrezzature igienico-sanitarie) 1. Alle attrezzature igienico sanitarie si applicano le disposizioni degli articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituiti dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994. 2. Ad ogni lavoratore deve essere consentita la possibilita' di far asciugare i propri indumenti da lavoro. 3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 669 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, per i posti di lavoro ubicati in sotterraneo, i locali per i gabinetti e i lavabi di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituito dall'articolo 33, comma 12, del decreto legislativo n. 626 del 1994, possono essere ubicati in superficie.