(Allegato-art. 41)
                              Art. 41. 
 
                Centri di ricerca interdipartimentali 
 
    1. Per coordinare attivita' di ricerca di rilevante impegno e  di
durata pluriennale in settori comuni a piu' aree scientifiche possono
essere   costituiti   Centri   di   ricerca   interdipartimentali   o
interuniversitari. 
    2. Le modalita' di istituzione e funzionamento sono  disciplinate
dal Regolamento generale di Ateneo.