Art. 41. Centri di ricerca interdipartimentali 1. Per coordinare attivita' di ricerca di rilevante impegno e di durata pluriennale in settori comuni a piu' aree scientifiche possono essere costituiti Centri di ricerca interdipartimentali o interuniversitari. 2. Le modalita' di istituzione e funzionamento sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.