Art. 41 
 
Razionalizzazione  dell'organizzazione  dell'ICE  -  Agenzia  per  la
  promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione  delle  imprese
  italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero 
 
  1. Al fine di razionalizzare e rilanciare gli interventi  a  favore
dello  sviluppo  economico  e  della   internazionalizzazione   delle
imprese, all'articolo 14, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
come modificato dall'articolo  22,  comma  6,  del  decreto-legge  22
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo del comma 18-bis sono apportate le seguenti
modifiche: 
      1) le parole: «copresieduta dai Ministri degli affari esteri  e
dello   sviluppo   economico»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«copresieduta dal Ministro degli affari esteri,  dal  Ministro  dello
sviluppo economico e, per  le  materie  di  propria  competenza,  dal
Ministro con delega al turismo»; 
      2) dopo le parole: «o da persona dallo stesso designata,»  sono
inserite le  seguenti:  «  dal  Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata,»; 
      3) le parole: «presidente della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «presidente   della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome»; 
      4) dopo le parole: «di R.E.T.E. Imprese Italia»  sono  inserite
le seguenti: «, di Alleanza delle Cooperative italiane»; 
    b) al primo periodo del comma 24 la parola: «300»  e'  sostituita
dalla seguente: «450»; 
    c) al primo periodo del comma 26, la parola: «300» e'  sostituita
dalla seguente: «450»; 
    d) al comma 26-bis dopo  le  parole:  «Ministero  dello  sviluppo
economico.» sono aggiunte, in fine,  le  seguenti:  «Con  i  medesimi
decreti si  provvede  a  rideterminare  le  dotazioni  organiche  del
Ministero dello sviluppo  economico  in  misura  corrispondente  alle
unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
  2. All'articolo 22, comma 8, primo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  le  parole:  «di  cui  al   comma   26-bis
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come  inserito
dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «designato dal
Ministro dello sviluppo economico,». 
  3. Al fine di razionalizzarne la struttura organizzativa, l'ENIT  -
Agenzia nazionale per il turismo opera all'estero  nell'ambito  delle
Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita'  stabilite  con
apposita convenzione stipulata tra l'ENIT, il Ministero degli  affari
esteri e l'Amministrazione vigilante su ENIT. Il personale  dell'ENIT
all'estero, individuato nel  limite  di  un  contingente  massimo  di
cinquanta  unita'  definito  in  dotazione  organica,   puo'   essere
accreditato, previo nulla osta del  Ministero  degli  affari  esteri,
secondo le  procedure  previste  dall'articolo  31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  in  conformita'
alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e
tenendo   conto   delle   consuetudini   esistenti   nei   Paesi   di
accreditamento.   Il   funzionario   responsabile   dell'ufficio   e'
accreditato presso le  autorita'  locali  in  lista  diplomatica.  Il
restante  personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'ENIT all'estero  opera  nel
quadro delle funzioni di direzione,  vigilanza  e  coordinamento  dei
Capi missione, secondo le linee guida e gli indirizzi  strategici  in
materia   di   promo-commercializzazione    dell'offerta    turistica
all'estero definite dalla cabina di regia  di  cui  all'articolo  14,
comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111,   inserito
dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  4. A decorrere dal primo rinnovo del consiglio  di  amministrazione
dell'ENIT - Agenzia nazionale per  il  turismo,  uno  dei  membri  e'
designato dal Ministro degli affari esteri. 
  (( 4-bis. Al comma 20 dell'articolo 14 del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico
sono indicate le modalita' applicative e la struttura  amministrativa
responsabile per assicurare alle singole imprese italiane  ed  estere
l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le  possibilita'
di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire  l'operativita'
delle  stesse  imprese  nei  settori  e  nelle  aree   di   interesse
all'estero». )) 
  5. (( All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la   stabilizzazione
          finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6  luglio
          2011, n. 155, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 14. Soppressione, incorporazione  e  riordino  di
          enti ed organismi pubblici 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
          8, comma 15, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122 alla Commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione
          (COVIP) e' attribuito il controllo sugli investimenti delle
          risorse finanziarie e  sulla  composizione  del  patrimonio
          degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo
          30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
          febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche  mediante
          ispezione presso  gli  stessi,  richiedendo  la  produzione
          degli atti e documenti che ritenga necessari. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  COVIP,  sono
          stabilite le  modalita'  con  cui  la  COVIP  riferisce  ai
          Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo  di  cui
          al comma 1 ai fini dell'esercizio delle  attivita'  di  cui
          all'art. 3, comma 3, del decreto  legislativo  n.  509  del
          1994 ed ai fini dell'assunzione dei  provvedimenti  di  cui
          all'art. 2, commi  2,  4,  5  e  6,  del  predetto  decreto
          legislativo. 
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  il  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze, di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in
          materia di investimento  delle  risorse  finanziarie  degli
          enti previdenziali, dei conflitti di interessi e  di  banca
          depositaria, tenendo anche conto dei principi di  cui  agli
          articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252,  e  relativa  normativa  di  attuazione  e  di  quanto
          previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509. 
              4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con  il
          presente decreto sono  esercitati  con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente.  Ai  fini  dell'assolvimento  dei  propri  compiti
          istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di
          personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
          amministrazioni  mediante  collocamento  in  posizione   di
          comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi
          ordinamenti, con  contestuale  indisponibilita'  dei  posti
          nell'amministrazione di provenienza. 
              5. All'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995,  n.
          335, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, le parole:  "Nucleo  di  valutazione
          della spesa previdenziale" sono sostituite dalle  seguenti:
          "Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)",  con
          contestuale trasferimento alla COVIP  delle  competenze  di
          cui al citato art. 1, comma 763, della  legge  n.  296  del
          2006, gia' esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa
          previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di
          cui al decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  509  e  al
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,  il  predetto
          Nucleo  svolge  esclusivamente  compiti  di   osservazione,
          monitoraggio   e   analisi   della   spesa   previdenziale,
          avvalendosi   dei   dati   messi   a   disposizione   dalle
          amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo. 
              6. Nell'ambito di quanto previsto  dall'art.  3,  commi
          27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  ed  al
          fine della salvaguardia delle attivita'  e  delle  funzioni
          attualmente svolte dalla societa' di cui all'art. 5-bis del
          decreto-legge 23  aprile  1993,  n.  118,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  1993,  n.  202,  e
          ritenute di preminente interesse  generale,  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto  e'  costituita  la  societa'   a   responsabilita'
          limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il
          capitale sociale della societa' di cui al presente comma e'
          stabilito in  sede  di  costituzione  in  euro  15.000.  Il
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   assume   la
          titolarita' della relativa  partecipazione,  che  non  puo'
          formare  oggetto  di  diritti  a  favore  di  terzi,  e  il
          Ministero per i beni e le attivita'  culturali  esercita  i
          diritti del socio, sentito  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, per quanto riguarda i profili  patrimoniali,
          finanziari e statutari. 
              7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote
          di capitale per la costituzione della Societa'  di  cui  al
          comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno  2011,  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  come
          determinata dalla tabella C della legge 13  dicembre  2010,
          n. 220. 
              8. Con decreto  non  avente  natura  regolamentare  del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro i trenta giorni successivi  alla  costituzione  della
          societa' di cui al comma 6,  sono  individuate  le  risorse
          umane,  strumentali  e   patrimoniali   appartenenti   alla
          societa' di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23  aprile
          1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo  gratuito  alla
          societa' «Istituto Luce - Cinecitta'». 
              9. Il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali
          emana, annualmente, un atto di  indirizzo  contenente,  con
          riferimento  a  tre   esercizi   sociali,   gli   obiettivi
          strategici  della  societa'  di  cui  al  comma  6.  L'atto
          d'indirizzo  riguarda  attivita'  e  servizi  di  interesse
          generale, fra le quali sono ricomprese: 
              a)  le   attivita'   di   conservazione,   restauro   e
          valorizzazione  del  patrimonio  filmico,   fotografico   e
          documentaristico trasferito  alla  societa'  ai  sensi  del
          comma 8; 
              b)  la  distribuzione  di  opere  prime  e  seconde   e
          cortometraggi sostenute dal  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali ai sensi  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la
          produzione  documentaristica  basata  prevalentemente   sul
          patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto  di  indirizzo
          non  possono  essere  ricomprese  attivita'  di  produzione
          cinematografica ovvero di distribuzione di  opere  filmiche
          diverse da quelle indicate nel punto b)  e  possono  essere
          ricomprese   attivita'   strumentali,   di   supporto,    e
          complementari   ai   compiti    espletati    nel    settore
          cinematografico dalle competenti  strutture  del  Ministero
          per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  con  particolare
          riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero,
          alla gestione, per conto dello Stato, dei  diritti  filmici
          da  quest'ultimo  detenuti  a  qualunque  titolo,   nonche'
          l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo  e
          della annessa contabilita' speciale  di  cui  all'art.  12,
          comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e
          successive modificazioni. 
              10. La societa' di cui al comma 6 presenta al  Ministro
          per i  beni  e  le  attivita'  culturali  una  proposta  di
          programma coerente con gli obiettivi strategici individuati
          nell'atto  di  indirizzo.  Il   programma   annuale   delle
          attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse
          finanziarie necessarie per il  suo  svolgimento  e  per  il
          funzionamento della  societa',  inclusa  la  copertura  dei
          costi per il personale. 
              11. Dalla data di adozione del decreto di cui al  comma
          8, la societa' di cui all'art. 5-bis del  decreto-legge  23
          aprile 1993, n. 118, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 1993, n. 202, e' posta in  liquidazione  ed
          e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o a Societa' da
          essa interamente controllata,  sulla  base  del  rendiconto
          finale    delle    attivita'     e     della     situazione
          economico-patrimoniale aggiornata alla  medesima  data,  da
          redigere, entro 30 giorni dalla messa in  liquidazione,  da
          parte degli amministratori e del collegio sindacale gia' in
          carica presso la societa' posta in liquidazione. 
              12. Entro i successivi trenta giorni si  provvede  alla
          nomina di un collegio di tre periti  designati,  uno  dalla
          societa' trasferitaria, uno dal Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali e uno  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  con  funzioni  di  presidente  al  fine  di
          effettuare, entro 90 giorni dalla data  di  consegna  della
          predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di
          tale situazione e sulla base della stessa, una  valutazione
          estimativa  dell'esito  finale  della  liquidazione   della
          societa' trasferita. L'ammontare del compenso del  collegio
          di  periti  e'  determinato  con   decreto   dal   Ministro
          dell'Economia e delle Finanze.  La  valutazione  deve,  fra
          l'altro,  tenere  conto  di  tutti  i  costi  e  gli  oneri
          necessari per la liquidazione  della  societa'  trasferita,
          ivi   compresi    quelli    di    funzionamento,    nonche'
          dell'ammontare  del  compenso  dei   periti,   individuando
          altresi'  il  fabbisogno   finanziario   stimato   per   la
          liquidazione stessa. Il valore  stimato  dell'esito  finale
          della liquidazione  costituisce  il  corrispettivo  per  il
          trasferimento della  societa',  che  e'  corrisposto  dalla
          societa'  trasferitaria  al  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali. Al termine  della  liquidazione  della
          societa'  trasferita,  il  collegio  dei  periti  determina
          l'eventuale maggiore importo  risultante  dalla  differenza
          fra l'esito economico effettivo consuntivato alla  chiusura
          della  liquidazione  ed  il  corrispettivo   pagato.   Tale
          eventuale maggiore  importo  e'  attribuito  alla  societa'
          trasferitaria in ragione del migliore risultato  conseguito
          nella liquidazione. Qualora il  valore  stimato  dell'esito
          finale della liquidazione sia  negativo,  il  collegio  dei
          periti determina annualmente l'entita' dei rimborsi  dovuti
          dal Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  alla
          societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei
          costi di gestione della societa' in  liquidazione.  A  tali
          oneri il Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali
          fara'  fronte  con  le   risorse   destinate   al   settore
          cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per
          lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,  n.  163  e
          successive modificazioni. 
              13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere  previsto
          il trasferimento al Ministero per i  beni  e  le  attivita'
          culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa'  di
          cui all'art. 5-bis del decreto-legge  23  aprile  1993,  n.
          118, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  giugno
          1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le  date
          di effettivo esercizio delle  funzioni  trasferite  e  sono
          individuate le risorse umane e strumentali, nonche'  quelle
          finanziarie  a  legislazione  vigente  da   attribuire   al
          Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  mediante
          corrispondente riduzione  del  trasferimento  a  favore  di
          Cinecitta' Luce s.p.a. Per il trasferimento delle  funzioni
          previsto  dal  secondo  periodo,  i  dipendenti   a   tempo
          indeterminato,   non   aventi    qualifica    dirigenziale,
          attualmente in servizio presso la societa' di cui al  terzo
          periodo del presente comma, che non siano  trasferiti  alla
          societa' di cui al comma 6, ai  sensi  del  comma  8,  sono
          inquadrati  nei  ruoli  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali  sulla  base  di  apposita  tabella  di
          corrispondenza approvata nel medesimo  decreto  di  cui  al
          presente comma e previo espletamento di apposita  procedura
          selettiva di verifica dell'idoneita'; il  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali provvede  conseguentemente  a
          rideterminare le  proprie  dotazioni  organiche  in  misura
          corrispondente al personale  effettivamente  trasferito;  i
          dipendenti inquadrati mantengono il  trattamento  economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento;
          nel caso in  cui  tale  trattamento  risulti  piu'  elevato
          rispetto a quello previsto per il personale del  Ministero,
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. 
              14. Tutte le  operazioni  compiute  in  attuazione  dei
          commi dal 6 al 13 del  presente  articolo  sono  esenti  da
          qualunque imposta diretta o  indiretta,  tassa,  obbligo  e
          onere tributario comunque inteso o denominato. 
              15. L'art. 7, comma 20,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010,  n.  122,  si  interpreta  nel  senso  che  le
          amministrazioni  di  destinazione  subentrano  direttamente
          nella titolarita' di tutti i rapporti  giuridici  attivi  e
          passivi degli enti soppressi, senza  che  tali  enti  siano
          previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. 
              16. Il corrispettivo previsto dall'art.  6,  comma  16,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e'
          versato entro il 15 dicembre  2011;  al  citato  comma  16,
          settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze» fino alla fine del  periodo,
          sono   sostituite   dalle    seguenti:    «dal    Ministero
          dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni  di
          presidente, d'intesa dalla  societa'  trasferitaria  ed  il
          predetto Ministero dell'economia e delle finanze». 
              17. L'Istituto nazionale per il commercio estero  (ICE)
          e' soppresso a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero
          e   l'internazionalizzazione   delle   imprese    italiane,
          denominata «ICE - Agenzia per la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane»,   ente
          dotato  di  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico,
          sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
          dello sviluppo economico, che li esercita, per  le  materie
          di rispettiva competenza, d'intesa con il  Ministero  degli
          affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e  delle
          finanze. 
              18-bis. I poteri di indirizzo in materia di  promozione
          e  internazionalizzazione  delle  imprese   italiane   sono
          esercitati dal Ministro  dello  sviluppo  economico  e  dal
          Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
          strategico     in     materia     di      promozione      e
          internazionalizzazione  delle  imprese,  anche  per  quanto
          riguarda la programmazione delle risorse,  comprese  quelle
          di cui al comma 19, sono assunte da una  cabina  di  regia,
          costituita senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, copresieduta dal  Ministro  degli  affari
          esteri, dal Ministro dello sviluppo  economico  e,  per  le
          materie di propria competenza, dal Ministro con  delega  al
          turismo e  composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, o da persona dallo stesso designata, dal  Ministro
          delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  o  da
          persona  dallo  stesso  designata,  dal  presidente   della
          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  e  dai
          presidenti,  rispettivamente,  dell'Unione  italiana  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          della Confederazione generale dell'industria  italiana,  di
          R.E.TE.  Imprese  Italia,  di  Alleanza  delle  Cooperative
          italiane e dell'Associazione bancaria italiana. 
              19. Le  funzioni  attribuite  all'ICE  dalla  normativa
          vigente e le inerenti risorse di personale,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, sono trasferiti, senza che sia  esperita  alcuna
          procedura di liquidazione, anche giudiziale,  al  Ministero
          dello sviluppo economico, il quale  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  e'
          conseguentemente riorganizzato ai  sensi  dell'art.  4  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
          risorse  gia'  destinate  all'ICE  per   il   finanziamento
          dell'attivita' di promozione e  di  sviluppo  degli  scambi
          commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella  C
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
          apposito  Fondo  per   la   promozione   degli   scambi   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 
              20.   L'Agenzia   opera   al   fine    di    sviluppare
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la
          commercializzazione dei beni e  dei  servizi  italiani  nei
          mercati internazionali,  e  di  promuovere  l'immagine  del
          prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le  attivita'
          utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  in
          particolare, offre servizi di  informazione,  assistenza  e
          consulenza alle imprese italiane che operano nel  commercio
          internazionale  e  promuove  la  cooperazione  nei  settori
          industriale,    agricolo    e    agro-alimentare,     della
          distribuzione e del terziario, al fine di  incrementare  la
          presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
          Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia  opera
          in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  le  organizzazioni
          imprenditoriali e gli altri  soggetti  pubblici  e  privati
          interessati. 
              21. Sono organi dell'Agenzia il  presidente,  nominato,
          al proprio interno, dal consiglio  di  amministrazione,  il
          consiglio di amministrazione, costituito da cinque  membri,
          di cui uno con funzioni di presidente, e  il  collegio  dei
          revisori   dei   conti.   I   membri   del   consiglio   di
          amministrazione sono nominati con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico. Uno dei cinque membri e' designato dal  Ministro
          degli  affari   esteri.   I   membri   del   consiglio   di
          amministrazione  sono  scelti   tra   persone   dotate   di
          indiscusse moralita' e indipendenza,  alta  e  riconosciuta
          professionalita' e competenza nel  settore.  La  carica  di
          componente   del   consiglio    di    amministrazione    e'
          incompatibile con incarichi politici elettivi. Le  funzioni
          di controllo di regolarita' amministrativo-contabile  e  di
          verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono
          affidate al collegio dei revisori, composto di  tre  membri
          ed un  membro  supplente,  designati  dai  Ministeri  dello
          sviluppo economico, degli affari esteri e  dell'economia  e
          delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza
          del  collegio  spetta  al  rappresentante   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. I membri  del  consiglio  di
          amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro  anni
          e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia  si
          applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123.  E'
          esclusa l'applicabilita' della disciplina  della  revisione
          legale di cui al decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.
          39. 
              22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
          coordinamento e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia.
          Formula  proposte  al  consiglio  di  amministrazione,  da'
          attuazione ai programmi  e  alle  deliberazioni  da  questo
          approvati  e  assicura   gli   adempimenti   di   carattere
          tecnico-amministrativo,     relativi     alle     attivita'
          dell'Agenzia  ed  al  perseguimento  delle  sue   finalita'
          istituzionali. Il direttore generale  e'  nominato  per  un
          periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al
          direttore generale non si applica il comma 8  dell'art.  19
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              23. I compensi spettanti ai  membri  del  consiglio  di
          amministrazione sono determinati con decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di
          contenimento della spesa  pubblica  e,  comunque,  entro  i
          limiti di quanto previsto per enti di similari  dimensioni.
          Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono
          coperti nell'ambito delle risorse di cui ai  commi  26-bis,
          primo  periodo,  26-ter  e  26-quater.  Se  dipendenti   di
          amministrazioni  pubbliche,  ai  membri  del  consiglio  di
          amministrazione si applica  il  comma  5  dell'art.  1  del
          presente decreto. 
              24.  Il  consiglio  di   amministrazione   dell'Agenzia
          delibera lo statuto, il regolamento di  organizzazione,  di
          contabilita', la  dotazione  organica  del  personale,  nel
          limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono
          trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
          formulare i propri rilievi  entro  novanta  giorni  per  lo
          statuto ed entro sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  i
          restanti atti. Il piano annuale di  attivita'  e'  definito
          tenuto conto  delle  proposte  provenienti,  attraverso  il
          Ministero  degli  affari   esteri,   dalle   rappresentanze
          diplomatiche e consolari. 
              25.  L'Agenzia  opera  all'estero   nell'ambito   delle
          Rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  con   modalita'
          stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia,
          il Ministero degli  affari  esteri  e  il  Ministero  dello
          sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero  -
          e' individuato, sentito il Ministero degli  Affari  Esteri,
          nel limite di un contingente massimo  definito  nell'ambito
          della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere
          accreditato, previo nulla osta del Ministero  degli  affari
          esteri, secondo le  procedure  previste  dall'art.  31  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  in  conformita'  alle  convenzioni  di  Vienna   sulle
          relazioni diplomatiche e consolari e  tenendo  conto  delle
          consuetudini esistenti  nei  Paesi  di  accreditamento.  Il
          funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso
          le autorita'  locali  in  lista  diplomatica.  Il  restante
          personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale
          tecnico-amministrativo.    Il    personale     dell'Agenzia
          all'estero opera nel quadro delle  funzioni  di  direzione,
          vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in  linea  con
          le  strategie  di  internazionalizzazione   delle   imprese
          definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto
          con il Ministero degli affari esteri. 
              26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui
          al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia  un  contingente
          massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente
          a  tempo   indeterminato   del   soppresso   istituto,   da
          individuarsi sulla base di una valutazione comparativa  per
          titoli. Il personale locale, impiegato  presso  gli  uffici
          all'estero del soppresso istituto con rapporti  di  lavoro,
          anche   a   tempo   indeterminato,   disciplinati   secondo
          l'ordinamento   dello   Stato   estero,    e'    attribuito
          all'Agenzia. I contratti di  lavoro  del  personale  locale
          sono  controfirmati  dal  titolare   della   Rappresentanza
          diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di  vigilanza  e
          direzione, al fine dell'impiego del personale in  questione
          nell'ambito della Rappresentanza stessa. 
              26-bis.  Con  uno  o  piu'  decreti   di   natura   non
          regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il
          Ministro  degli  affari  esteri  per  le  materie  di   sua
          competenza, si provvede, nel rispetto  di  quanto  previsto
          dal comma 26  e  dalla  lettera  b)  del  comma  26-sexies,
          all'individuazione  delle   risorse   umane,   strumentali,
          finanziarie,  nonche'  dei  rapporti  giuridici  attivi   e
          passivi facenti capo al soppresso istituto,  da  trasferire
          all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con  i
          medesimi decreti si provvede a rideterminare  le  dotazioni
          organiche del Ministero dello sviluppo economico in  misura
          corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
          indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              26-ter. A decorrere dall'anno 2012,  la  dotazione  del
          Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi  dell'art.
          11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, ed  e'  destinata  all'erogazione  all'Agenzia  di  un
          contributo annuale per il finanziamento delle attivita'  di
          promozione all'estero  e  di  internazionalizzazione  delle
          imprese italiane. A decorrere dall'anno  2012  e'  altresi'
          iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico  un  apposito  capitolo  destinato   al
          finanziamento  delle  spese  di   funzionamento,   la   cui
          dotazione e' determinata ai sensi dell'art.  11,  comma  3,
          lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196  e  di  un
          apposito capitolo  per  il  finanziamento  delle  spese  di
          natura obbligatoria della medesima Agenzia.  Il  contributo
          erogato per il finanziamento delle attivita' di  promozione
          all'estero  e  di  internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese
          fisse per il personale dipendente. 
              26-quater. Le  entrate  dell'Agenzia  sono  costituite,
          oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da: 
              a)  eventuali  assegnazioni  per  la  realizzazione  di
          progetti   finanziati    parzialmente    o    integralmente
          dall'Unione europea; 
              b) corrispettivi per servizi  prestati  agli  operatori
          pubblici  o  privati  e  compartecipazioni  di  terzi  alle
          iniziative promozionali; 
              c) utili  delle  societa'  eventualmente  costituite  o
          partecipate; 
              d) altri proventi patrimoniali e di gestione. 
              26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese  di
          funzionamento e  alle  spese  relative  alle  attivita'  di
          promozione  all'estero   e   internazionalizzazione   delle
          imprese italiane nei limiti delle  risorse  finanziarie  di
          cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater. 
              26-sexies. Sulla base delle linee guida e di  indirizzo
          strategico determinate dalla cabina  di  regia  di  cui  al
          comma  18-bis,  adottate  dal  Ministero   dello   sviluppo
          economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
          quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, l'Agenzia provvede entro  sette  mesi  dalla
          costituzione a: 
              a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25
          mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e  Milano.
          Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  l'Agenzia,   le
          regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura   possono   definire   opportune   intese   per
          individuare   la   destinazione   delle   risorse    umane,
          strumentali e finanziarie assegnate alle  sedi  periferiche
          soppresse; 
              b) una rideterminazione delle modalita' di  svolgimento
          delle  attivita'  di  promozione  fieristica,  al  fine  di
          conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per  cento
          della spesa  media  annua  per  tali  attivita'  registrata
          nell'ultimo triennio; 
              c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui
          settori strategici e sull'assistenza alle piccole  e  medie
          imprese. 
              26-septies. I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del
          soppresso istituto, fatto  salvo  quanto  previsto  per  il
          personale di cui al comma 26 e dalla lettera a)  del  comma
          26-sexies, sono inquadrati nei ruoli  del  Ministero  dello
          sviluppo economico,  sulla  base  di  apposite  tabelle  di
          corrispondenza  approvate  con  uno  o  piu'  decreti   del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione, su proposta del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  assicurando   l'invarianza   della   spesa
          complessiva. L'eventuale trasferimento di  dipendenti  alle
          Regioni o alle Camere di commercio, industria,  artigianato
          e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di  cui
          al comma 26-sexies , lettera  a)  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              26-octies. I dipendenti trasferiti al  Ministero  dello
          sviluppo  economico  e  all'Agenzia  di  cui  al  comma  18
          mantengono  l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza
          nonche' il trattamento economico fondamentale e  accessorio
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
          dai contratti collettivi nazionali di lavoro del  personale
          dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e'  attribuito  per
          la differenza un assegno ad personam  riassorbibile  con  i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              26-novies.   L'Agenzia   si   avvale   del   patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato,  ai  sensi  dell'art.  43  del
          regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
              26-decies.  Il  controllo  sulla  gestione  finanziaria
          dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai  sensi
          della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di  cui
          all'art. 12 della legge stessa. 
              27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata. 
              28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del
          settore ippico, di riduzione della spesa di  funzionamento,
          di incremento  dell'efficienza  e  di  miglioramento  della
          qualita' dei servizi, nonche' di assicurare la  trasparenza
          e l'imparzialita' nello svolgimento delle attivita' di gara
          del settore, ai sensi e con le modalita' di cui all'art.  8
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  nel
          rispetto di quanto previsto  dal  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e' trasformato in Agenzia  per
          lo sviluppo del settore ippico - ASSI  con  il  compito  di
          promuovere l'incremento e il  miglioramento  qualitativo  e
          quantitativo  delle   razze   equine,   gestire   i   libri
          genealogici, revisionare  i  meccanismi  di  programmazione
          delle corse, delle manifestazioni e dei piani  e  programmi
          allevatoriali, affidare, ai sensi del  decreto  legislativo
          12  aprile  2006,  n.  163,  il  servizio   di   diffusione
          attraverso  le  reti  nazionali  ed  interregionali   delle
          riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli
          ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e
          di  addestramento,  secondo  parametri   internazionalmente
          riconosciuti.  L'ASSI  subentra   nella   titolarita'   dei
          rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE.  Il  potere
          di indirizzo e vigilanza  sull'Agenzia  e'  esercitato  dal
          Ministro delle politiche agricole, alimentari e  forestali.
          L'incarico  di  direttore  generale,  nonche'   quello   di
          componente  del  comitato  direttivo  e  del  collegio  dei
          revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni. 
              29. Il personale  dell'UNIRE  con  rapporto  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio
          rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva
          di tale  personale  costituisce  il  limite  massimo  della
          dotazione  organica   dell'Agenzia.   Nei   confronti   del
          personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina
          prevista dai contratti collettivi  nazionali  del  comparto
          degli enti pubblici non  economici  e  dell'Area  VI  della
          dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le  risorse
          finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato  per
          l'UNIRE.". 
              - Si riporta l'art. 22, comma 8,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011 n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
          l'equita'  e  il  consolidamento   dei   conti   pubblici),
          Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  dicembre  2011,  n.
          284, S.O.: 
              "8. Il dirigente delegato designato dal Ministro  dello
          sviluppo economico, esercita i poteri attribuiti  ai  sensi
          della  legge  25  marzo  1997,  n.  68,  al  consiglio   di
          amministrazione  e  al  direttore  generale  del  soppresso
          istituto necessari per la realizzazione delle iniziative di
          cui  al  comma  7,  stipula  i  contratti  e  autorizza   i
          pagamenti. Puo' altresi' delegare, entro  limiti  di  spesa
          specificamente stabiliti e coerenti  con  quanto  stabilito
          dai decreti di cui al comma 7, la stipula dei  contratti  e
          l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del
          soppresso  istituto.  Le  attivita'   necessarie   per   la
          realizzazione delle iniziative  di  cui  al  comma  7  sono
          svolte presso le sedi e con gli  uffici  gia'  a  tal  fine
          utilizzati,  con  le  modalita'  e  secondo  le   procedure
          previste per il soppresso istituto. Fino al termine di  cui
          al comma 7 il  personale  in  servizio  presso  gli  uffici
          all'estero del soppresso istituto alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto continua ad  operare  presso  i
          medesimi uffici. Fino allo  stesso  termine,  il  controllo
          sulla gestione del soppresso ICE e' assicurato dal collegio
          dei revisori dell'Istituto stesso.".