(( Art. 41-ter 
 
Norme  ambientali  per  gli  impianti  ad  inquinamento   scarsamente
                          significativo )) 
 
  ((1. Alla parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  V  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni:)) 
  ((a) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' silos per i materiali vegetali»;)) 
  (( b)dopo la lettera v) e' inserita la seguente:)) 
  ((«v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali  impiegati
da imprese agricole o a servizio delle  stesse  con  potenza  termica
nominale, per corpo  essiccante,  uguale  o  inferiore  a  1  MW,  se
alimentati a biomasse o a biodiesel  o  a  gasolio  come  tale  o  in
emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a
metano o a gpl o a biogas»;)) 
  (( c) alla lettera z), la parola: «potenzialmente» e' soppressa;)) 
  (( d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:)) 
  ((«kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno  di
uva nonche' stabilimenti di  produzione  di  aceto  o  altre  bevande
fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i
distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque
sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  di
fermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamento
meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materie
prime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla
presente lettera.)) 
  ((kk-ter) Frantoi».)) 
  ((2. Alla parte II  dell'allegato  IV  alla  parte  V  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni:)) 
  (( a)dopo la lettera v) e' inserita la seguente:)) 
  ((«v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali  impiegati
o a servizio di imprese agricole non ricompresi  nella  parte  I  del
presente allegato»;)) 
  (( b)dopo la lettera oo) e' aggiunta la seguente:)) 
  ((«oo-bis) Stabilimenti  di  produzione  di  vino,  aceto  o  altre
bevande  fermentate  non  ricompresi  nella  parte  I  del   presente
allegato».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta la parte I dell'allegato IV alla parte V del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni, come modificata dalla presente legge: 
              "Allegato IV 
              Impianti e attivita' in deroga 
              Parte I 
              Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 1. 
              1. Elenco degli impianti e delle attivita': 
              a) Lavorazioni meccaniche dei metalli,  con  esclusione
          di attivita' di verniciatura e trattamento  superficiale  e
          smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale  o
          come frazione  oleosa  delle  emulsioni)  inferiore  a  500
          kg/anno. 
              b) Laboratori orafi in cui non e' effettuata la fusione
          di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene
          svolta attivita' estetica, sanitaria e di servizio  e  cura
          della persona,  officine  ed  altri  laboratori  annessi  a
          scuole. 
              c)   Decorazione   di   piastrelle   ceramiche    senza
          procedimento di cottura. 
              d) Le seguenti lavorazioni tessili: 
              - preparazione, filatura, tessitura della trama,  della
          catena o della maglia  di  fibre  naturali,  artificiali  o
          sintetiche,    con     eccezione     dell'operazione     di
          testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; 
              -  nobilitazione  di  fibre,  di  filati,  di   tessuti
          limitatamente alle fasi di purga, lavaggio,  candeggio  (ad
          eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado  di
          liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio  a
          condizione che tutte le  citate  fasi  della  nobilitazione
          siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni: 
              1)  le  operazioni  in  bagno  acquoso  devono   essere
          condotte  a  temperatura  inferiore  alla  temperatura   di
          ebollizione del  bagno,  oppure,  nel  caso  in  cui  siano
          condotte alla temperatura di ebollizione  del  bagno,  cio'
          deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o  di
          prodotti   volatili,   organici   o   inorganici,   o,   in
          alternativa, all'interno di macchinari chiusi; 
              2) le operazioni di asciugamento  o  essiccazione  e  i
          trattamenti con vapore espanso o a bassa  pressione  devono
          essere  effettuate  a  temperatura  inferiore  a   150°   e
          nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce  non  devono
          essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti  volatili,
          organici od inorganici. 
              e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva,  mense,
          rosticcerie e friggitorie. 
              f) Panetterie, pasticcerie ed affini  con  un  utilizzo
          complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg. 
              g) Stabulari acclusi  a  laboratori  di  ricerca  e  di
          analisi. 
              h) Serre. 
              i) Stirerie. 
              j) Laboratori fotografici. 
              k) Autorimesse e  officine  meccaniche  di  riparazioni
          veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni  di
          verniciatura. 
              l) Autolavaggi. 
              m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione  di
          quelli asserviti ad altri impianti,  nonche'  silos  per  i
          materiali vegetali. 
              n) Macchine per eliografia. 
              o)   Stoccaggio   e    movimentazione    di    prodotti
          petrolchimici   ed   idrocarburi   naturali   estratti   da
          giacimento,  stoccati  e  movimentati  a  ciclo  chiuso   o
          protetti da gas inerte. 
              p) Impianti di trattamento acque escluse  le  linee  di
          trattamento fanghi. 
              q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie. 
              r)  Attivita'  di  seconde   lavorazioni   del   vetro,
          successive alle  fasi  iniziali  di  fusione,  formatura  e
          tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni  di
          acidatura e satinatura. 
              s)  Forni  elettrici  a  volta  fredda  destinati  alla
          produzione di vetro. 
              t)   Trasformazione   e   conservazione,   esclusa   la
          surgelazione, di frutta,  ortaggi,  funghi  con  produzione
          giornaliera massima non superiore a 350 kg. 
              u)   Trasformazione   e   conservazione,   esclusa   la
          surgelazione, di carne con produzione  giornaliera  massima
          non superiore a 350 kg. 
              v)  Molitura  di  cereali  con  produzione  giornaliera
          massima non superiore a 500 kg. 
              v-bis) impianti di essiccazione di  materiali  vegetali
          impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con
          potenza termica nominale, per corpo  essiccante,  uguale  o
          inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel  o
          a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e  uguale
          o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano  o  a  gpl  o  a
          biogas; 
              w) Lavorazione e conservazione,  esclusa  surgelazione,
          di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione
          giornaliera massima non superiore a 350 kg. 
              x) Lavorazioni manifatturiere alimentari  con  utilizzo
          giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg. 
              y)  Trasformazioni  lattiero-casearie  con   produzione
          giornaliera massima non superiore a 350 kg. 
              z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in  cui
          il numero di capi presenti e' inferiore a quello  indicato,
          per  le  diverse  categorie  di  animali,  nella   seguente
          tabella. Per allevamento effettuato in  ambiente  confinato
          si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il
          sistematico  utilizzo  di  una  struttura  coperta  per  la
          stabulazione degli animali. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
              aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati. 
              bb)  Impianti  di  combustione,   compresi   i   gruppi
          elettrogeni e i gruppi  elettrogeni  di  cogenerazione,  di
          potenza  termica  nominale  pari  o  inferiore  a   1   MW,
          alimentati a biomasse di  cui  all'allegato  X  alla  parte
          quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore
          a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a
          biodiesel. 
              cc)  Impianti  di  combustione   alimentati   ad   olio
          combustibile, come tale o in emulsione, di potenza  termica
          nominale inferiore a 0,3 MW. 
              dd) Impianti di combustione alimentati  a  metano  o  a
          GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. 
              ee)  Impianti  di  combustione,   compresi   i   gruppi
          elettrogeni  e  i  gruppi  elettrogeni  di   cogenerazione,
          ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti,
          alimentati da gas di discarica, gas residuati dai  processi
          di depurazione e biogas, di potenza  termica  nominale  non
          superiore a 3 MW, se l'attivita' di  recupero  e'  soggetta
          alle procedure autorizzative  semplificate  previste  dalla
          parte quarta del presente decreto  e  tali  procedure  sono
          state espletate. 
              ff)  Impianti  di  combustione,   compresi   i   gruppi
          elettrogeni  e  i  gruppi  elettrogeni  di   cogenerazione,
          alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta
          del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore
          o uguale a 3 MW. 
              gg)  Gruppi  elettrogeni  e   gruppi   elettrogeni   di
          cogenerazione alimentati a  metano  o  a  GPL,  di  potenza
          termica nominale inferiore a 3 MW. 
              hh)  Gruppi  elettrogeni  e   gruppi   elettrogeni   di
          cogenerazione  alimentati  a  benzina  di  potenza  termica
          nominale inferiore a 1 MW. 
              ii) Impianti di combustione connessi alle attivita'  di
          stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di
          2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore  a  5
          MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a  2,5  MW  se
          alimentati a gasolio. 
              jj) Laboratori di analisi e  ricerca,  impianti  pilota
          per prove,  ricerche,  sperimentazioni,  individuazione  di
          prototipi.  Tale  esenzione  non  si  applica  in  caso  di
          emissione  di  sostanze  cancerogene,   tossiche   per   la
          riproduzione o mutagene  o  di  sostanze  di  tossicita'  e
          cumulabilita'  particolarmente  elevate,  come  individuate
          dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto. 
              kk) Dispostivi mobili  utilizzati  all'interno  di  uno
          stabilimento  da  un  gestore  diverso  da   quello   dello
          stabilimento  o   non   utilizzati   all'interno   di   uno
          stabilimento. 
              kk-bis) Cantine che trasformano fino a  600  tonnellate
          l'anno di uva nonche' stabilimenti di produzione di aceto o
          altre bevande fermentate, con una produzione annua  di  250
          ettolitri per i distillati e di  1.000  ettolitri  per  gli
          altri   prodotti.    Sono    comunque    sempre    escluse,
          indipendentemente  dalla  produzione  annua,  le  fasi   di
          fermentazione,    movimentazione,    travaso,    addizione,
          trattamento  meccanico,  miscelazione,  confezionamento   e
          stoccaggio delle materie prime  e  dei  residui  effettuate
          negli stabilimenti di cui alla presente lettera. 
              kk-ter) Frantoi." 
              Si riporta la parte II dell'allegato IV  alla  parte  V
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
          modificazioni, come modificata dalla presente legge: 
              "Parte II 
              Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 2 
              1. Elenco degli impianti e delle attivita': 
              a)  Riparazione  e  verniciatura  di   carrozzerie   di
          autoveicoli, mezzi e  macchine  agricole  con  utilizzo  di
          impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di  prodotti
          vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo  complessivo
          non superiore a 20 kg. 
              b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo  di
          prodotti per la stampa  (inchiostri,  vernici  e  similari)
          giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg. 
              c) Produzione di prodotti in vetroresine  con  utilizzo
          giornaliero massimo complessivo di  resina  pronta  all'uso
          non superiore a 200 kg. 
              d) Produzione di articoli in  gomma  e  prodotti  delle
          materie  plastiche   con   utilizzo   giornaliero   massimo
          complessivo di materie prime non superiore a 500 kg. 
              e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi,  prodotti
          semifiniti in  materiale  a  base  di  legno  con  utilizzo
          giornaliero  massimo  complessivo  di  materie  prime   non
          superiore a 2000 kg. 
              f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri
          oggetti in  legno  con  utilizzo  complessivo  di  prodotti
          vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g. 
              g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro  con
          utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso
          non superiore a 50 kg/g. 
              h) Panificazione, pasticceria e affini con  consumo  di
          farina non superiore a 1500 kg/g. 
              i) Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati con
          produzione non superiore a 450 kg/g. 
              l)  Produzione  di  mastici,  pitture,  vernici,  cere,
          inchiostri  e  affini  con   produzione   complessiva   non
          superiore a 500 kg/h. 
              m) Sgrassaggio superficiale  dei  metalli  con  consumo
          complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g. 
              n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno  di
          venticinque addetti. 
              o)  Anodizzazione,  galvanotecnica,   fosfatazione   di
          superfici metalliche con consumo di  prodotti  chimici  non
          superiore a 10 kg/g. 
              p)  Utilizzazione  di  mastici  e  colle  con   consumo
          complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g. 
              q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti
          per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie  prime
          non superiori a 200 kg/g. 
              r) Tempra di metalli con consumo di olio non  superiore
          a 10 kg/g. 
              s)  Produzione  di  oggetti  artistici   in   ceramica,
          terracotta o vetro in  forni  in  muffola  discontinua  con
          utilizzo nel ciclo produttivo di smalti,  colori  e  affini
          non superiore a 50 kg/g. 
              t)   Trasformazione   e   conservazione,   esclusa   la
          surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non
          superiore a 1000 kg/g. 
              u)   Trasformazione   e   conservazione,   esclusa   la
          surgelazione, di carne con produzione non superiore a  1000
          kg/g. 
              v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500
          kg/g. 
              v-bis) Impianti di essiccazione di  materiali  vegetali
          impiegati o a servizio di imprese agricole  non  ricompresi
          nella parte I del presente allegato. 
              z)   Lavorazione   e    conservazione,    esclusa    la
          surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari  marini
          con produzione non superiore a 1000 kg/g. 
              aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in  quantita'  non
          superiore a 1500 kg/g. 
              bb) Pressofusione con utilizzo di metalli  e  leghe  in
          quantita' non superiore a 100 kg/g. 
              cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con  utilizzo
          di materie prime non superiori a 1000 kg/g. 
              dd) Lavorazioni  conciarie  con  utilizzo  di  prodotti
          vernicianti  pronti   all'uso   giornaliero   massimo   non
          superiore a 50 kg. 
              ee) Fonderie  di  metalli  con  produzione  di  oggetti
          metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg. 
              ff)  Produzione  di  ceramiche  artistiche  esclusa  la
          decoratura  con  utilizzo  di  materia  prima   giornaliero
          massimo non superiore a 3000 kg. 
              gg)  Produzione  di  carta,  cartone  e  similari   con
          utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore
          a 4000 kg. 
              hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche. 
              ii)  Trasformazioni  lattiero-casearie  con  produzione
          giornaliera non superiore a 1000 kg. 
              ll) Impianti  termici  civili  aventi  potenza  termica
          nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10-50 MW. 
              mm) Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a  secco  di
          tessuti  e  di  pellami,  escluse  le  pellicce,  e   delle
          pulitintolavanderie a ciclo chiuso. 
              nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui
          il numero  di  capi  potenzialmente  presenti  e'  compreso
          nell'intervallo  indicato,  per  le  diverse  categorie  di
          animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato
          in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo
          produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura
          coperta per la stabulazione degli animali. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
              oo) Lavorazioni  meccaniche  dei  metalli  con  consumo
          complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle
          emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno. 
              oo-bis) Stabilimenti di produzione  di  vino,  aceto  o
          altre bevande fermentate non ricompresi nella parte  I  del
          presente allegato."