Art. 41 
 
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico  locale  nella
                regione Calabria e Regione Campania) 
 
  1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio  finanziario
derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico  del
bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto  pubblico
regionale e locale, nonche' di assicurare per il biennio 2014-2015 un
contributo straordinario per la copertura dei costi  del  sistema  di
mobilita' regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria
e' autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa  assegnate  a  valere
sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  per  il  periodo   di
programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per
il  2014,  di  cui  20  milioni  a  copertura  degli  oneri  relativi
all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione
che vengano implementate le misure che la  regione  deve  attuare  ai
sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per
un piu' rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei  costi
rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto  stabilito  con  il
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine  la  regione
Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma  4
del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere  il  contenimento  dei
corrispettivi a treno/km  prodotti,  attuato  tramite  iniziative  di
razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure
di efficientamento coerenti,  per  il  servizio  ferroviario,  con  i
corrispettivi medi a treno/km registrati nelle  regioni,  e,  per  il
servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che  rispecchi  la
media rilevata nelle  principali  regioni  italiane.  Il  piano  deve
altresi' prevedere la fissazione di tariffe che tengano  conto  della
tariffa media applicata a livello  nazionale  per  passeggero/km,  ed
inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione
non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare  che,  stanti
le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard  di
qualita', la prosecuzione nell'erogazione del servizio  di  trasporto
pubblico locale dall'anno 2016  avvenga  senza  ulteriori  contributi
straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al
comma 1 relativo alle annualita' 2014 e  2015,  la  regione  Calabria
deve dimostrare  l'effettiva  attuazione  delle  misure  previste  in
termini di  diminuzione  del  corrispettivo  necessario  a  garantire
l'erogazione del servizio per le rispettive annualita'. 
  3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60
milioni di euro complessivi, previa  rimodulazione  degli  interventi
gia' programmati a valere sulle risorse stesse. 
  4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura  degli  oneri
relativi all'esercizio  2013  sono  disponibili,  nel  limite  di  20
milioni  di  euro,  previa  delibera  della   Giunta   regionale   di
rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo  per
lo sviluppo e la coesione,  adottata  previo  parere  favorevole  dei
Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle
finanze   e   dello   sviluppo   economico,   successivamente    alla
presentazione del piano di cui al comma 1. 
  5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione  delle  attivita'
del  piano  di  rientro  di  cui  all'articolo  16,  comma   5,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31  dicembre  2015,  non  e'
consentito intraprendere azioni  esecutive,  anche  concorsuali,  ivi
compresi gli atti di intervento nelle  procedure  esecutive  pendenti
alla data predetta, nei confronti delle societa' di cui  all'articolo
16, comma 7, del citato decreto-legge  n.  83  del  2012,  ne'  sulle
risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83
del 2012, nonche' all'articolo 1, comma 9-bis, del  decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre  2012,  n.  213,  destinate   alla   Regione   Campania.   I
pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e
i terzi pignorati, i  quali  possono  disporre  delle  somme  per  le
finalita' istituzionali delle societa' di cui al primo periodo.